Fatto - Con ricorso diretto alla competente Commissione tributaria,
l'Istituto Autonomo per le case popolari (I.A.C.P.) di ……. proponeva
opposizione contro l'iscrizione a ruolo dell'imposta locale sui redditi
(Ilor) relativa ai redditi prodotti (nel 1974) dagli immobili assegnati in
locazione e tassati (autonomamente) come "fondiari".
Deduceva l'insussistenza dell'obbligazione tributaria, invocando la
disposizione dell'art. 40 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (richiamata
dal quinto comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 599), nell'assunto che il reddito
degli immobili predetti, essendo gli stessi "strumentali per l'esercizio
dell'impresa commerciale", non poteva essere considerato (anche e
autonomamente) come "fondiario", ma concorreva (solo) a formare il "reddito
complessivo", come componente del reddito d'impresa.
Con decisione del 16 giugno 1976, la Commissione tributaria di Ascoli Piceno
accoglieva il ricorso; e la Commissione tributaria di secondo grado, con
decisione del 2 febbraio 1978, rigettava il gravame dell'Ufficio.
Proposto ricorso dall'Ufficio predetto, la Commissione tributaria centrale
(Sez. XXII), con decisione pubblicata il 2 aprile 1981, respingeva il
ricorso osservando che il fine istituzionale degli I.A.C.P. e' quello di
fornire alloggi in locazione (alle categorie meno abbienti); di modo che gli
alloggi stessi devono essere considerati "strumentali" rispetto al
conseguimento di quel fine.
Contro tale decisione ha ricorso per cassazione l'Amministrazione
finanziaria, con unico motivo di censura.
L'intimato IACP di …… resiste mediante controricorso, illustrato con
successiva memoria.
Diritto - 1. Con l'unico motivo del ricorso (denunciando, ai sensi dell'art.
360, n. 3) del codice di procedura civile, la violazione e falsa
applicazione degli artt. 4 e 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599; degli
artt. 21, 40 e 52 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597; degli artt. 2 e 5 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598), l'Amministrazione finanziaria censura
l'impugnata decisione della Commissione tributaria centrale per avere
ritenuto applicabile la "esenzione" oggettiva di cui all'art. 40 del decreto
n. 597 e sostiene che la Commissione predetta non avrebbe tenuto presente
che il conseguimento del fine di dare alloggi in locazione non costituisce
esercizio di attivita' commerciale e che l'attivita' obiettivamente
commerciale degli IACP ha per scopo la costruzione delle case, non la
gestione del patrimonio immobiliare realizzato attraverso l'attivita'
commerciale. Sostiene che si sarebbe dovuto, invece, ritenere che gli
immobili oggetto di locazione danno luogo a reddito fondiario (come tali ,
quindi, soggetti a tassazione separata - in Ilor - anche i canoni di
locazione che concorrono alla formazione del reddito d'impresa) e non sono
"strumenti" per l'esercizio di quell'attivita' obiettivamente commerciale
che si pone quale mezzo al fine di realizzare lo scopo istituzionale
dell'ente (pubblico) di dare in locazione le case.
Il ricorso e' fondato nei limiti che saranno qui appresso indicati.
- La questione che viene oggi proposta all'esame delle Sezioni Unite ha
formato oggetto di pronuncie contrastanti, nell'ambito della Prima Sezione
di questa Corte.
Con la sentenza 2 luglio 1981, n. 4288 (seguita, poi, dalla sentenza 15
dicembre 1981 n. 6613), si e' ritenuto che, con riferimento agli alloggi
assegnati in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
deve escludersi l'applicabilita' dell'imposta locale sui redditi (Ilor), a
norma dell'art. 40 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (richiamato dall'art.
6, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 599) posto che gli immobili
predetti, lungi dal costituire (per gli IACP) una dotazione patrimoniale,
autonomamente gestita, costituiscono gli strumenti di un'attivita' di tipo
commerciale, strettamente collegata con la finalita' istituzionale degli
Istituti medesimi.
Con la sentenza 17 febbraio 1982 n. 993 (seguita, poi, dalla sentenza 9
marzo 1982 n. 1472), si e' invece, adottata la soluzione opposta, sul
rilievo che la norma limitatrice (l'art. 40 cit.) prevede la non
tassabilita' dei soli immobili che sono concretamente e direttamente
impiegati per l'espletamento delle attivita' tipicamente imprenditoriali, in
quanto inseriti nel complesso aziendale, e non, quindi, anche degli immobili
che vengono utilizzati al fine della produzione di rendite, quali sono gli
immobili che gli IACP assegnano in locazione alle categorie meno abbienti.
Questi due enunciati giurisprudenziali contengono entrambi, nella premessa,
una parte di vero. Data la particolare natura e la strutturazione degli
IACP, puo', infatti, bene ritenersi:
a) da un lato, che gli immobili in questione costituiscono lo strumento di
cui gli IACP si servono per il conseguimento dei loro fini istituzionali,
che sono quelli di fornire alloggi ai meno abbienti (nel senso che gli
Istituti predetti, quali enti pubblici non economici, perseguono la loro
finalita' avvalendosi di un'attivita' imprenditoriale; di modo che la
"strumentalita'" degli immobili deve essere riferita non tanto all'azienda -
che e' gia' "strumento" -quanto, piuttosto, al conseguimento della finalita'
predetta);
b) dall'altro, che gli immobili costituiscono nel contempo, anche l'oggetto
dell'attivita' imprenditoriale, finalizzata alla costruzione e/o alla
gestione delle locazioni, nel senso che, oltre che strumento adoperato per
il conseguimento dei fini istituzionali di cui si e' detto, essi
costituiscono pur sempre il "risultato" dell'attivita' commerciale (di modo
che, sotto questo profilo, non appare certo inesatto quanto e' stato
osservato nella seconda delle sentenze prima ricordate - la n. 993 del 1982
- secondo cui la "strumentalita'" considerata ai fini della precedente
impostazione sarebbe elemento di connotazione non gia' degli immobili,
bensi' del reddito da essi prodotto).
Ma il rilievo che gli immobili degli IACP possono essere considerati,
contemporaneamente, "oggetto" e "strumento" dell'attivita' imprenditoriale
in questione conduce, inevitabilmente, alla conclusione che il loro reddito
deve essere tassato, in Ilor, come reddito fondiario.
La regola - secondo il disposto dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
599 - e' che i redditi fondiari sono soggetti all'imposta locale sui
redditi. L'eccezione e' quella stabilita dal quinto comma di tale articolo,
il quale richiama - come si e' detto - l'art. 40 del D.P.R. n. 597 del 1973;
se gli immobili costituiscono beni "strumentali" per l'esercizio delle
imprese commerciali, il loro reddito concorre a formare, come componente, il
reddito d'impresa. E' intuitivo, dunque, che la norma in esame (il quinto
comma dell'art. 6 predetto, che richiama, appunto, l'art. 40 della legge
Irpef) costituendo "eccezione" alla regola generale, deve essere
interpretata in senso restrittivo. Il risultato di tale interpretazione,
quindi, non puo' essere che uno: la norma limitatrice puo' trovare
applicazione solo in presenza di una strumentalita' "pura", non gia' in
presenza di quella strumentalita' ibrida che e' stata piu' sopra messa in
luce (con riferimento al caso IACP in cui - come si e' detto - l'immobile
non e' solo strumento, ma anche oggetto dell'attivita' imprenditoriale). In
definitiva, la norma, interpretata restrittivamente, sottrae al generale
criterio di tassazione solo quegli immobili che hanno, come unica
destinazione, quella di essere direttamente impiegati per l'espletamento
delle attivita' tipicamente imprenditoriali, ossia quelli che, per
destinazione, sono inseriti nel complesso aziendale (e non sono, quindi
suscettibili di creare un reddito autonomo); non anche, quindi, quegli
immobili che, pur potendo essere in certo senso strumentali rispetto alle
finalita' che il soggetto d'imposta persegue attraverso l'esercizio
dell'impresa, costituiscono, nel contempo, l'oggetto della predetta
attivita' imprenditoriale.
In previsione di tale, possibile interpretazione della norma, il …..
presso questa Corte ha sollevato il dubbio di costituzionalita', per
disparita' di trattamento fra un soggetto pubblico cosi' caratterizzato e
altri soggetti privati, non meglio indicati, i quali non potrebbero - secondo
quella prospettazione - trovarsi in analoga condizione. Ma in proposito e'
sufficiente osservare che se i due soggetti, pubblico e privato, si trovano
in differente situazione contributiva, difetta, proprio, il presupposto di
quella denuncia di incostituzionalita'; mentre, se il soggetto privato si
trova in analoga condizione (cosa, del resto, astrattamente possibile,
perche' la particolare situazione sopra descritta e' collegata non gia' alla
natura, pubblica o privata, del soggetto, ma al "rapporto" fra l'immobile e
l'impresa) non vedesi perche', anche per lui, non debba essere applicata
analoga regola.
- In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto e,
conseguentemente, deve essere cassata l'impugnata decisione.
La controversia, percio', deve essere, per il riesame, rinviata alla stessa
Commissione tributaria centrale, tenuta a uniformarsi ai principi di diritto
qui enunciati.
Le spese giudiziali di questa fase di cassazione possono essere interamente
compensate fra le parti, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso; cassa la impugnata decisione e rinvia
la causa alla stessa Commissione tributaria centrale, per il riesame;
dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di questa fase di
cassazione.