Sentenza del 27/02/1984 n. 1367 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite

Massime

IRPEF REDDITI FONDIARI DA FABBRICATI IMMOBILI POSSEDUTI DA IACP STRUMENTALITA' CONCETTO INSUSSISTENZA

Un immobile si definisce "strumentale" e come tale concorre, mediante i suoi costi e ricavi, a formare il reddito di impresa solo se ha, come unica destinazione, l'espletamento della attivita' tipicamente imprenditoriale e non anche quando costituisce, nel contempo, l'oggetto della attivita' imprenditoriale stessa.


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Anche un bene immobile puo' rientrare nella nozione di "bene strumentale" in quanto la sua destinazione sia da considerarsi "inerente" all'esercizio dell'impresa; d'altronde, la nozione di "esercizio di impresa" non puo' limitarsi all'attivita' di produzione o scambio di beni in senso stretto, e non esclude, pertanto e di per se', dal suo ambito i beni i quali non siano oggetto diretto dell'attivita' produttiva. Giacche', inoltre, l'inerenza all'oggetto dell'impresa non viene meno con l'atto in se' della cessione del bene (posto che la perdita di una tale qualita' non costituisce un presupposto, ma solo la conseguenza della cessione), anche la vendita di un immobile il quale rivesta la qualita' di bene strumentale va considerata - ai fini dell'assoggettamento ad IVA - alla pari di tutte le periodiche cessioni di beni strumentali, le quali costituiscono un evento fisiologico del ciclo produttivo a prescindere dal fatto che la cessione avvenga - o meno - in vista dell'acquisto di un altro bene simile.

Al fine dell'esclusione dalla base imponibile per l'ILOR dei redditi relativi a beni immobili strumentali posseduti da societa' di capitali, il requisito della strumentalita' per l'esercizio di un'impresa commerciale ricorre se ed in quanto gli elementi reddituali propriamente e concretamente riferibili agli immobili si confondono tra le componenti positive o negative del reddito stesso, mentre quelli non aventi tale carattere, ancorche' confluiscano nel reddito di impresa, conservano la loro autonomia ai fini delle modalita' di determinazione del reddito. Pertanto, ad un terreno nudo puo' riconoscersi l'indicato carattere di strumentalita' solo quando esso venga sottratto alla sua naturale destinazione, per essere utilizzato in un determinato processo produttivo; mentre quando lo sfruttamento del terreno resti circoscritto nell'ambito della sua naturale funzione, cosi' da essere considerato oggetto - e non strumento - dell'attivita' imprenditoriale, esso deve essere qualificato non gia' bene strumentale, ma fattore della produzione, intrinsecamente idoneo a produrre reddito e, quindi, suscettibile di tassazione.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il possesso e la gestione di uno o piu' immobili da parte di un'impresa estera non configurano di per se' stessi una "stabile organizzazione" in territorio italiano, essendo necessario che l'immobile sia strumentale all'esercizio dell'attivita' di impresa ovvero costituisca esso stesso oggetto dell'attivita' di impresa, come nel caso in cui un suolo venga acquistato per lottizzarlo o rivenderlo ovvero, in generale, per lucrare la differenza dei plusvalori attraverso la rivendita. Il requisito della "stabile organizzazione" va allora ritenuto sussistente non gia' per il possesso del bene immobile, bensi' in relazione all'attivita' che si svolge avendo la disponibilita' dell'immobile, che vale ad individuare l'esistenza di una stabile organizzazione perche' di essa l'immobile costituisce uno degli elementi, o perche' essa e' necessariamente implicata nell'attivita' che ha ad oggetto l'immobile.

Un immobile si definisce "strumentale" e come tale concorre mediante i suoi costi e ricavi a formare il reddito di impresa solo se ha, come unica destinazione, l'espletamento della attivita' tipicamente imprenditoriale e non anche quando costituisce, nel contempo, l'oggetto della attivita' imprenditoriale stessa.

Il reddito degli immobili posseduti dallo Iacp e dati in locazione, destinato per statuto all'acquisto ed alla costruzione di nuove case e costituente il ricavo prevalente dell'attivita' dell'ente, non produce un reddito autonomo da tassare separatamente come reddito fondiario ai fini dell'Ilor, bensi' concorre a formare il reddito di impresa, essendo il risultato finale di beni aventi una natura strumentale nell'ambito dell'attivita' svolta dall'ente.

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