Sentenza del 27/02/1984 n. 1367 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite
Codice di procedura civile.
Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.(1)
Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Redditi fondiari.
Immobili adibiti ad attivita' commerciali.
Determinazione del reddito.
Istituzione e disciplina dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Soggetti passivi. (N.D.R. "Ai sensi dell'art. 27, comma 10, L 2 dicembre 1975 n. 576 - recante "Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni, in G.U. 4 dicembre 1975 n. 321 - i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati nell'art. 2, aventi scadenza tra il 1 gennaio e il 29 aprile 1976, sono prorogati al 30 aprile 1976.")
Determinazione del reddito complessivo.
Istituzione e disciplina dell' imposta locale sui redditi.
Base imponibile.
Effetti delle iscrizioni catastali.
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