Sentenza del 12/07/2006 n. 15849 - Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S. d T. - Associazione Culturale con ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma impugno' la cartella esattoriale emessa nei suoi
confronti sulla base di accertamenti indicati nell'atto come definitivi per
mancata impugnazione, deducendo l'inesistenza di qualsivoglia titolo, non
avendo essa mai ricevuto gli atti presupposti richiamati nella cartella. Il
giudice adito annullo' l'atto impugnato, ma l'Ufficio propose appello e la
C.T.R. del Lazio con sentenza n. 269/38/98, depositata il 15.4.1999 e non
notificata, sulla base della documentazione in quella sede prodotta
dall'appellante e attestante l'avvenuta notifica degli accertamenti, accolse
il gravame ritenendo la nullita' delle notifiche in questione, conseguenti
al fatto di essere esse avvenute non presso la sede dell'Associazione,
bensi' presso la residenza del legale rappresentante, a mani di familiare
non convivente e completamente estraneo all'Associazione medesima, comunque
sanate ex art. 156 c.p.c. dal raggiungimento dello scopo "documentato dalla
presentazione della istanza presentata dalla Associazione Culturale S. d T.
per la sospensione della cartella di pagamento". Per la cassazione della
sentenza di appello ha proposto ricorso, notificato il 29.5.2000,
l'Associazione suddetta articolando due motivi.
Il Ministero si e' limitato al deposito di mero atto di costituzione. Su
istanza del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta
infondatezza, per la decisione e' stata fissata Adunanza della Corte in
Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che le conclusioni rassegnate dal P.G. non
possono essere condivise, perche' frutto di evidente equivoco cosi' come
fondate sulla giurisprudenza di legittimita' in tema di sanatoria della
nullita' della notifica dell'accertamento, conseguente alla tempestiva
impugnazione del predetto atto, laddove diversa e' la fattispecie in esame,
avendo la controversia ad oggetto l'impugnazione di cartella esattoriale
ritualmente notificata, ma emessa sul presupposto della definitivita' di
accertamenti, che la parte nega invece aver mai ricevuto ed essere comunque
stati validamente notificati.
La non condivisione delle conclusioni del P.G. non e' pero' di ostacolo alla
decisione della controversia in questa sede, Come questa Corte ha gia' avuto
modo di affermare, infatti, l'inammissibilita' della pronuncia in Camera di
consiglio e' ravvisatale solo ove la Corte di Cassazione ritenga che non
ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 375 c.p.c.
ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata
della controversia. Ove la Corte, viceversa, ritenga che la decisione del
ricorso presenti aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione,
ben puo' pronunciarsi per la manifesta fondatezza o infondatezza
dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano di
segno opposto (Cass. n. 12384/2005).
Quest'ultima ipotesi ricorre nel caso in esame. Ed invero, con il primo
motivo deduce la ricorrente il vizio di violazione e falsa applicazione del
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 60, artt. 145 e 139 c.p.c. intendendo con cio'
censurare la decisione del giudice di appello in ordine alla pretesa
sanatoria della nullita' delle notifiche. Con il secondo motivo invece
denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
e dell'art. 345 c.p.c., per aver il giudice del gravame consentito
all'Ufficio la formulazione in appello di nuove eccezioni e nuove domande, e
il deposito di nuovi documenti, con riferimento alla problematica relativa
alle notifiche degli accertamenti.
Procedendo in ordine logico all'esame delle doglianze cosi' riassunte, il
secondo motivo risulta palesemente infondato. Nel giudizio tributario, che
e' strutturato come giudizio di impugnazione di un atto dell'A.F., l'Ufficio
ha veste di attore in senso sostanziale e la sua pretesa e' quella
risultante dall'atto impugnato, sia per quanto relativo al petitum che alla
causa petendi. Nel caso di specie la causa petendi e' costituita da
iscrizione a ruolo conseguente ad accertamenti divenuti definitivi per
mancata impugnazione, cosi' che la notifica degli accertamenti, condizione
essenziale per la loro definitivita', non integra una circostanza nuova
dedotta per la prima volta dall'Amministrazione in fase di appello, ma e' da
ritenersi sin dall'origine del giudizio compresa nel thema decidendum. La
produzione di nuovi documenti e' poi espressamente consentita dal D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 58, comma 2.
Manifestamente fondata e' invece la prima doglianza. La notifica
dell'accertamento deve avvenire, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 600
del 1973, art. 60 e salvo le specifiche regole da quella norma dettate (ma
che in questa sede non rilevano) nel rispetto degli artt. 137 c.p.c., e ss.
e quindi, per quel che riguarda le associazioni prive di personalita'
giuridica (come e' nel caso della ricorrente), secondo le regole di cui
all'art. 145 c.p.c..
La citata norma al secondo comma prescrive l'obbligo di notifica presso la
sede indicata nell'art. 19, comma 2, e solo in subordine, in caso cioe' di
impossibilita' di eseguire la notifica nel modo suddetto, consente che essa
avvenga a mezzo del legale rappresentante, secondo le regole proprie delle
notifiche a persona fisica dettate dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c..
La notifica di un atto ad un'associazione priva di personalita' giuridica,
avvenuta direttamente presso la residenza del legale rappresentante, come
accaduto nel caso di specie, e' dunque palesemente nulla, come del resto
affermato anche dalla C.T.R. con la sentenza impugnata (cfr. Cass.
22.9.1999, n. 10253; Cass. 7.7.1992, n. 8291; Cass. 13.12.1983, n. 1856), e
la nullita' e' certamente sanabile ex art. 156 c.p.c., per effetto del
raggiungimento dello scopo, ma tale fattispecie puo' correttamente ritenersi
realizzata solo quando alla notifica invalida abbia fatto comunque seguito
la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, che puo' eventualmente
desumersi dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalidamente notificato
(Cass. 12.12.2002, n. 17762; Cass. 12.3.2002, n. 3549), ma non certo anche
dalla impugnazione di un diverso atto che nella definitivita' di quello
trovi soltanto il suo presupposto.
Piu' in particolare deve infatti osservarsi che l'invalidita' riscontrata
dalla C.T.R. attiene alla notifica degli accertamenti presupposti
dall'iscrizione a ruolo contestata dalla ricorrente. Poiche' lo scopo di un
atto coincide con la funzione ad esso attribuito, cosi' che scopo della
notifica e' portare un atto a conoscenza del suo destinatario, in tanto nel
caso di specie si sarebbe potuto affermare il raggiungimento dello scopo
relativamente alle notifiche degli accertamenti riguardanti l'Associazione
ricorrente, in quanto si fosse avuto, la certezza che, contrariamente
all'assunto della contribuente, essi fossero pervenuti a sua conoscenza
tempestivamente al fine di consentirne l'eventuale impugnazione, ed evitarne
cosi' la definitivita'. Ma tale convinzione assolutamente non puo'
giustificatamene trarsi dagli atti di causa, e meno che mai puo' ricavarsi,
nei termini invece enunciati dalla C.T.R. nell'impugnata sentenza, "dalla
presentazione della istanza presentata dalla associazione culturale S. d T.
per la sospensione della cartella di pagamento", inserendosi detta istanza
nel procedimento di impugnazione della cartella, senza collegamento alcuno
con la notifica degli accertamenti.
L'impugnazione della cartella, e l'istanza di sospensione della stessa,
avrebbero potuto essere utilizzati quali elementi sui quali fondare la
sanatoria di un'eventuale invalidita' della notifica della cartella stessa,
ma non anche degli accertamenti da essa presupposti, cosi' che evidente e'
l'equivoco nel quale il giudice di appello, cosi' come il P.G., e' caduto
nel ritenere sanate per raggiungimento dello scopo, le notifiche degli
accertamenti di cui trattasi. In accoglimento del primo motivo di ricorso la
sentenza deve dunque essere cassata, potendosi quindi decidere la
controversia direttamente nel merito, ex art. 384 c.p.c., non essendo a tal
fine necessari ulteriori attivita' istruttorie, risultando per tabulas
l'invalidita' della cartella perche' emessa in assenza di titolo validamente
formatosi, e conseguentemente infondato l'appello dell'Ufficio.
La peculiarita' della vicenda consente la compensazione delle spese del
giudizio di appello oltre che del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nell'merito,
rigetta l'appello dell'Ufficio. Compensa le spese del presente giudizio e di
quello di appello.
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