Sentenza del 12/07/2006 n. 15849 - Corte di Cassazione
Codice di procedura civile.
Art. 137. Notificazioni.(1)
Art. 138. Notificazione in mani proprie.
Art. 139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.(1)
Art. 145. Notificazione alle persone giuridiche.
Art. 156. Rilevanza della nullità
Art. 375. Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio.(1)
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.
Nuove prove in appello.
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Notificazioni. N.D.R.: La Corte costituzionale con sentenza 7 novembre 2007 n.366 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma, lettere c), e) ed f) del presente articolo nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.
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