Sentenza del 12/07/2006 n. 15849 - Corte di Cassazione

Massime

ATTI TRIBUTARI - NOTIFICA - PRODUZIONE DEL RICORSO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - SANATORIA DELLA NULLITA' DELLA NOTIFICA DELL'ATTO - RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - LA SANATORIA INVESTE SOLO L'ATTO NOTIFICATO E NON GLI ATTI PRESUPPOSTI - ART 60 DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973 N 600 - ART 156 CPC

La presentazione del ricorso da parte del contribuente sana la nullita' della notifica di un atto tributario ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ma non l'omessa notifica di atti presupposti a quello irregolarmente notificato (Nella specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso sanasse la nullita' della notifica della cartella esattoriale - avvenuta presso il domicilio del legale rappresentante e non nella sede della societa' - ma non l'omessa notifica dell'avviso di accertamento). *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.


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La notifica di un avviso di accertamento effettuata ai sensi dell'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 presso l'ultimo domicilio del defunto, impersonalmente e collettivamente agli eredi, benché questi abbiano effettuato almeno trenta giorni prima la comunicazione all'Ufficio delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, ne determina la nullità, sanabile ex art. 156 c.p.c. con l'impugnazione dell'atto, atteso che la notifica non è un requisito di giuridica esistenza, ma una condizione integrativa di efficacia degli atti impositivi.

(Massima tratta dal CED della Cassazione)

La sanatoria, per raggiungimento dello scopo ex art. 156 del codice di procedura civile, della nullita' della notificazione di un avviso di accertamento si verifica solo a seguito dell'impugnazione dello stesso atto invalidamente notificato, ma non certo di un atto diverso, quale la cartella di pagamento, della quale il primo costituisce l'atto presupposto. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

E' nullo l'avviso di mora non preceduto da notifica dell'atto impositivo (nel caso di specie, cartella di pagamento), e siffatta nullita' sussiste anche se la cartella abbia formato oggetto di una mera comunicazione e l'avviso di mora contenga tutte le indicazioni che debbono essere contenute nella cartella. Cio' in quanto l'art. 19 del DLG 31 dicembre 1992, n. 546, che consente di impugnare l'atto presupposto non notificato insieme con l'atto conseguente, e' una norma processuale posta a vantaggio del contribuente e non a favore dell'Amministrazione finanziaria. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

La notifica di un atto di accertamento effettuata nei confronti di un familiare del destinatario in un luogo diverso dalla abitazione di quest'ultimo (nella specie, l'atto veniva consegnato per la strada alla suocera del destinatario) deve ritenersi nulla. Qualora il ricorso abbia a oggetto la legittimita' dell'iscrizione a ruolo sul presupposto della mancanza o invalidita' della notificazione di un accertamento non impugnato, non e' consentito al giudice di disporre la rinnovazione di detta notificazione sulla base degli artt. 21 e 24 DPR 636/73 poiche' tali norme prevedono la rinnovazione, con efficacia sanante, solo della notificazione, affetta da nullita', dell'atto costituente oggetto immediato e diretto dell'impugnazione, senza che di esse sia possibile alcuna applicazione analogica.

L'elezione di domicilio da parte del contribuente nel comune di domicilio fiscale, obbliga l'AF ad effettuare la notificazione di tutti gli atti presso il domicilio eletto, senza distinzione tra atti impositivi e atti della riscossione, con la conseguenza che deve ritenersi invalida la notificazione eseguita in un altro luogo.

Il vizio rilevato nella notifica della cartella esattoriale presupposta consente al contribuente di contestare nel merito la pretesa avanzata, ma, in assenza, non comporta la nullità dell'atto e della pretesa, bensì solo l'annullamento dell'intimazione di pagamento successivamente notificata.

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