Sentenza del 25/05/2005 n. 10958 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite

Massime

GIUDICE TRIBUTARIO - GIUDICE ORDINARIO - CRITERIO DI RIPARTO DI GIURISDIZIONE - INGIUNZIONE FISCALE - CONDIZIONI

Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario rientrano nella competenza di quest'ultimo tutte le questioni concernenti l'interpretazione ed applicazione della normativa fiscale, mentre al primo spettano le controversie che sorgono dopo l'avvio della procedura esecutiva. Tale principio e' valido anche per le la c.d. ingiunzione fiscale di cui al r.d. n. 639 del 1910 tutte le volte in cui sorge contestazione su una norma tributaria. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.


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Rientrano nella competenza del giudice tributario tutte le questioni concernenti l'interpretazione ed applicazione della normativa fiscale, mentre al giudice ordinario spettano le controversie che sorgono dopo l'avvio della procedura esecutiva. Quindi, la giurisdizione del giudice tributario e' esclusa solo per la fase dell'espropriazione forzata, rispetto alla quale sono atti prodromici, autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tanto la cartella esattoriale, quanto l'avviso di mora (o intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50). * Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

In tema d'imposta di registro, la giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi degli artt. 1 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, riguarda tutte le controversie che attengano all'esistenza od entita' dell'obbligazione tributaria ed include anche quelle che, con natura di opposizione all'esecuzione, insorgano avverso riscossione promossa a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, dato che il rinvio alle disposizioni di tale ultimo decreto, contenuto nella disciplina di detti tributi, non comprende gli artt. 3 e 4 del decreto medesimo, circa la possibilita' di proporre opposizione all'ingiunzione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.

Le controversie in materia di tasse automobilistiche sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Non ostandovi la necessita' del previo esperimento di rimedi amministrativi, il quale configura soltanto una condizione di proponibilita' della domanda giudiziale e, quindi, una questione il cui esame e' rimesso al giudice che, nell'ambito di detta giurisdizione, risulti anche competente. E non a quella delle commissioni tributarie e sono di competenza del tribunale ai sensi dell'art. 9 c.p.c., escludendosi l'applicabilita' del criterio di distribuzione ratione valoris, dettato dall'art. 3, r.d. 14 aprile 1910, n. 639 con esclusivo riguardo alle controversie concernenti vere e proprie entrate patrimoniali dello stato e degli enti pubblici.

L'opposizione del contribuente avverso l'ingiunzione fiscale per il pagamento dell'i.v.a. Esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione delle commissioni tributarie, tenuto conto che la disciplina istitutiva del detto tributo, ove rinvia alle disposizioni del r.d. 14.04.10, n. 639, non comprende le norme che attengono all'esperibilita' dell'opposizione suddetta davanti all'a.g.o. E che inoltre le disposizioni del d.p.r. 26.10.72, n. 696 integrano un sistema compiuto, caratterizzato dall'attribuzione in via esclusiva alle commissioni tributarie della tutela giurisdizionale contro gli atti impositivi.

Anche a seguito dell'entrata in vigore della disciplina del contenzioso tributario di cui al dpr 636/72. La tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente, in tema di opposizione avverso ingiunzione per il pagamento di imposte, si esplica mediante ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria e non anche innanzi alle nuove commissioni tributarie dal momento che la competenza di queste ultime, si estende alle controversie inerenti ad imposte soppresse purche' le stesse fossero in precedenza attribuite alle vecchie commissioni distrettuali, provinciali e centrale e non anche con riferimento a quelle che invece rientravano nella giurisdizione del giudice ordinario.

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