Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario rientrano nella competenza di quest'ultimo tutte le questioni concernenti l'interpretazione ed applicazione della normativa fiscale, mentre al primo spettano le controversie che sorgono dopo l'avvio della procedura esecutiva. Tale principio e' valido anche per le la c.d. ingiunzione fiscale di cui al r.d. n. 639 del 1910 tutte le volte in cui sorge contestazione su una norma tributaria. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.