Sentenza del 14/05/2014 n. 10477 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Svolgimento del processo
La contribuente A.G. proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Napoli avverso la cartella di pagamento con la quale l'Ente impositore Centro di Servizio di Salerno, a seguito di controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis della dichiarazione redditi 1994, presentata nel 1995, le aveva richiesto, a titolo di IRPEF, il pagamento della somma di Euro 472,55.
A sostegno del ricorso sosteneva l'intervenuta "prescrizione" della pretesa tributaria; l'Agenzia delle Entrate di Nola, nel costituirsi, ribadiva la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.
L'adita CTP rigettava il ricorso.
Con sentenza depositata il 13-12-2005 la CTR Campania dichiarava "inammissibile" l'appello; in particolare la CTR evidenziava che l'iscrizione a ruolo e l'esecutività dello stesso erano avvenuti nei termini di legge, e così anche la notifica della cartella;
quest'ultima, infatti, in base alla normativa all'epoca vigente, doveva essere effettuata nell'ordinario termine decennale di prescrizione; la CTR, inoltre, rilevava anche un difetto di legittimazione passiva in quanto, risultando l'esecutività del ruolo effettuata nei termini, doveva essere chiamato in giudizio, per la notifica della cartella, solo il concessionario.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la contribuente, affidato ad unico articolato motivo; l'Agenzia si costituiva al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va affermata la ritualità della notifica del presente ricorso per Cassazione, effettuata sia all'Agenzia delle Entrate - sede centrale sia all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Nola.
Come già affermato da questa Corte, invero, in tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, "per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente infine di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato" (Cass. sez. unite 3118/2006).
Con l'unico articolato motivo di ricorso la contribuente deduceva - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 17 e 36 bis, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nonché - ex art. 360 c.p.c., n. 5 - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e, infine, - ex art. 360 c.p.c., n. 4 - nullità della sentenza o del procedimento.
Nello specifico la contribuente sosteneva, in primo luogo, la non necessarietà dell'evocazione in giudizio del concessionario, atteso che il ritardo nella notifica della cartella faceva decadere dal diritto di chiedere il pagamento del tributo; ribadiva, inoltre, l'insanabilità della notifica della cartella, atteso che la stessa era avvenuta in data 21-12-2002, e quindi oltre il quinquennio da quando era stata presentata la dichiarazione (anno 1995); rimarcava, infine, la mancata indicazione nella cartella del destinatario dell'atto e la tardività dell'iscrizione a ruolo e della notifica del ruolo, e comunque l'insufficienza delle motivazioni addotte dalla CTR. Il ricorso è fondato.
Per ciò che concerne la sollevata questione di legittimazione, non v'è alcun motivo per discostarsi dal principio già espresso da questa Corte, secondo cui "in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. 22939/2007).
In ordine, poi, alla doglianza relativa ai termini di notifica della cartella, va rilevato che, per costante e condiviso principio di questa Corte, "in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 - dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis -, ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all'art. 5- ter, sostituendo del D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, il comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l'ente impositore, ma anche a quelle (come il caso di specie) ancora "sub iudice"" (Cass. 1435/2006; v. da ultimo, Cass 8406/2013; e ciò in quanto, "dovendosi dare ad ogni disposizione di legge una interpretazione conforme ai principi costituzionali tra i quali quelli, qui rilevanti, affermati dalla Corte delle leggi nelle pronunce innanzi richiamate, relativi (1) all'inammissibilità dell'indefinita esposizione del contribuente all'azione impositiva e (2) alla necessaria ragionevolezza di tal termine - la declaratoria di incostituzionalità deve avere effetti pure su tutte le identiche situazioni tributarie non definite, perché, altrimenti opinando, la declaratoria stessa non potrebbe produrre nessun effetto proprio nella controversia nella quale l'incostituzionalità della norma anteriore è stata dichiarata" (Cass. 1435/2006).
Alla stregua di siffatto principio, pertanto, la cartella impugnata, relativa ad una dichiarazione presentata nel 1995 doveva essere notificata entro il 31-12-2000; conseguentemente è da ritenersi tardiva la notifica della cartella in questione, avvenuta il 21-12- 2002.
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., va accolto il ricorso introduttivo e, per l'effetto, va dichiarata nulla l'impugnata cartella.
In considerazione dei successivi interventi legislativi in argomento, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; dichiara compensate tra le parti le spese di lite dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione tributaria, il 18 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014
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