Sentenza del 14/05/2014 n. 10477 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALIT\U00C0 DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE - TARDIVITÀ DELLA NOTIFICA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA ESCLUSIVA DEL SOGGETTO ESATTORE - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ENTE IMPOSITORE - SUSSISTENZA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DOMANDA PROPOSTA NEI CONFRONTI DELL'ESATTORE - CHIAMATA IN CAUSA DELL'ENTE IMPOSITORE - NECESSITÀ

In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. Massima redatta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

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La mancata citazione in giudizio dell'ente impositore non determina l'inammissibilità della domanda. E', infatti, onere del concessionario, nel caso in cui il contribuente eccepisca vizi che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa l'ente impositore, se non vuole rispondere delle conseguenze della lite, come statuito dall'art.39 del Dlgs n.112/1999. In tal caso, il giudice non è tenuto, ex officio, a ordinare l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'Ente impositore. In caso di mancata costituzione da parte dell'Agente per la Riscossione nei termini di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, nessuna eccezione di carattere processuale non rilevabile d'ufficio può essere sollevata.

Riferimenti alla normativa:art. 39 D.Lgs. 112/99

Riferimenti alla Giurisprudenza: CASS., S.S.UU., 25.07.2007, N.16412; Cass. N. 1532/2012; Cass. 10.06.1999, n 13331;

Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore. Infatti, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c. e ogni qualvolta venga contestata la pretesa tributaria e l'atto conseguenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad esempio la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se è fatto esclusivo destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di giudizio relativo a vizi dell'atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, nè dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all'ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, nè da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all'impugnazione nei diversi gradi del processo tributario (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando, peraltro, che, nella specie, i vizi accertati nella decisione di primo grado in relazione alla pretesa tributaria riguardavano sia il suo fondamento - iscrizione a ruolo - sia il procedimento notificatorio della cartella, sicché erroneamente era stata esclusa la legittimazione dell'Amministrazione Finanziaria alla sua impugnazione). Massima tratta dal CED della Cassazione.

In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio; la legittimazione passiva spetta pertanto all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, sul quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. (massima redatta a cura del CeRDEF)

In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 10019/18

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