Il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. ove si fondi su un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato formale della sentenza, senza che assuma rilevanza la circostanza che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito. (Fattispecie relativa a pronuncia, passata in giudicato, di declaratoria di tardività dell'originario ricorso del contribuente).
Massima tratta dal CED della Cassazione