Sentenza del 19/09/2014 n. 19754 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - MODALITÀ DI PROPOSIZIONE - NECESSITÀ DELLA NOTIFICA - NEI CONFRONTI DELLA PARTE COSTITUITA DIVERSA DALL'APPELLANTE - ESCLUSIONE - NEI CONFRONTI DEL CONTUMACE - SUSSISTENZA

L'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, primo comma cod. proc. civ., si propone con il deposito della comparsa in cancelleria nei termini di cui all'art. 166 cod. proc. civ., senza che sia necessaria alcuna preventiva notificazione dell'atto che lo contiene all'appellante principale o ad altra parte già costituita, dovendosi, invece, provvedere solo nei confronti della parte contumace non presente nel giudizio di secondo grado.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

L'omessa notificazione dell'appello a una delle parti che ha partecipato al primo grado di giudizio non comporta l'inammissibilità del gravame ma il giudice di seconde cure deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse affinché il processo si celebri alla presenza di tutti i soggetti attivi nel primo grado. Ove l'appellante non dia seguito all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla Commissione, l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 331 c.p.c.

In tema di contenzioso tributario, la notifica dell'appello, cui si applica l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all'art. 330 c.p.c., va effettuata, in assenza di elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dal contribuente, sicché è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario. Tale nullità, ove non sanata dalla costituzione del convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l'impugnazione pervenuta a conoscenza dell'appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Il soccombente ha l'onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge, perché l'art. 334 c.p.c., che consente l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata "ex adverso", è applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., sicché la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile "ratione temporis".

(Massima tratta dal CED della Cassazione)

Qualora l'atto di appello indichi un termine per comparire inferiore a quello previsto dalla legge, in mancanza di costituzione dell'appellato il giudice deve ordinare la rinnovazione della citazione entro un termine pe- rentorio e tale rinnovazione opera la sanatoria della nullita' con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ., essendo la relativa norma compatibile con la disciplina del processo di appello. VEDI 200206820 554356 *Massima tratta dal CED della Cassazione.

La notificazione alla controparte dell'atto di riassunzione del processo tributario, prevista dall'art. 15 della legge 29 dicembre 1990 n. 408 a seguito dell'ordinanza presidenziale d'estinzione, non si sottrae alle disposizioni dell'art. 291 cod. proc. civ.. Ne deriva che i vizi di nullita' (non inesistenza) di detta notificazione, come quello provocato dalla consegna della copia in un luogo diverso, ma pur sempre riferibile al destinatario (nella specie, la residenza anziche' il domicilio eletto presso il difensore) comportano il potere - dovere del giudice di disporre la rinnovazione, ove la relativa esigenza non sia superata dalla costituzione del convenuto, con valore sanante "ex tunc".

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023