Sentenza del 14/11/2014 n. 24312 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Fatto

Con l'impugnata sentenza n. 13/05/11, depositata il 10 febbraio 2011, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, respinto sull'appello proposto da A. S.r.l., confermava la decisione n. 331/35/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso della contribuente Ar. S.r.l. avverso l'avviso di pagamento del canone dovuto per scarico idrico 2007 limitatamente alla parte conseguente l'applicazione del coefficiente tariffario (da)N per "denitrificazione" delle acque.

Nella sostanza la CTR, sulla scorta di Corte Costituzionale n. 335 del 2008, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale "della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 e il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 155, comma 1, primo periodo, in quanto la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, non ha natura di tributo, ma di corrispettivo di prestazione contrattuale che non deve essere riconosciuto da chi non beneficia del servizio di cui al rapporto di condizionalità reciproca tra prestazioni", statuiva che "nel caso specifico mancassero i presupposti per l'applicazione tariffaria relativa al coefficiente (da)N in questione in quanto non esiste corrispettivo di prestazione contrattuale in proposito".

Contro la sentenza della CTR, A. S.r.l. proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

La contribuente resisteva con controricorso.

Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con l'unico motivo di ricorso, A. S.r.l. censurava la sentenza denunciando in rubrica "Error in iudicando in relazione al rigetto dell'appello per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 dell'8 ottobre 2008. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 136 Cost. e L. n. 36 del 1994, art. 14, comma 1, (art. 360 c.p.c., n. 3)".

A illustrazione del motivo di gravame A. S.r.l., sosteneva che la CTR avesse errato nel giudicare applicabile alla concreta fattispecie la declaratoria di illegittimità di Corte cost. n. 335 cit. E questo perché, secondo A. S.r.l., il canone di depurazione chiesto per la "denitrificazione" non era affatto regolato dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, disciplinante la tariffa unica del servizio idrico integrato e dichiarato incostituzionale. Bensì, affermava A. S.r.l., il canone ridetto era al tempo regolato da delibera regionale e sulla scorta di questa era quindi dovuto per la sola "presenza di un impianto di depurazione operativo e in funzione degli effettivi costi gestionali" e perciò anche a prescindere dall'allacciamento della contribuente alla rete di depurazione. Del resto, aggiungeva A. S.r.l., pure il successivo il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, ex art. 8 sexies conv. con modif. in L. 27 febbraio 2009, n. 13, articolo in rubrica intitolato "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato", stabiliva il pagamento del canone anche in mancanza di impianti di depurazione o di inattività degli stessi.

Il motivo è infondato.

Come noto, Corte cost. n. 335 cit. ha giudicato "costituzionalmente illegittimi per violazione degli art. 3, 32, 41 e 97 Cost., la L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, e il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 155, comma 1, primo periodo, in quanto la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, non ha natura di tributo, ma di corrispettivo di prestazione contrattuale che non deve essere riconosciuto da chi non beneficia del servizio di cui al rapporto di condizionalità reciproca tra prestazioni". La tariffa richiesta alla contribuente, comprensiva della quota di "denitrificazione", era quella "unica" relativa al 2007 afferente il servizio idrico integrato e regolata dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, come modif. dal D.Lgs. n. 152 cit., art. 155, comma 1, primo periodo.

Invero, come la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di chiarire, anche se ai fini del riparto di giurisdizione, il canone in parola ha smesso di esser tributo per divenire tariffa nel 2000 (Cass. sez. un. n. 6418 del 2005; Cass. sez. un. n. 16426 del 2004).

Disposizione, quella appunto della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, come modif. dal D.Lgs. n. 152 cit., art. 155, comma 1, primo periodo, che Corte cost. in esponente ha dichiarato illegittime in ragione della natura contrattuale del rapporto, per cui il contribuente non può essere tenuto a pagare il corrispettivo di un servizio di depurazione delle acque che non viene erogato.

Deve solo aggiungersi, che le modificazioni introdotte dal successivo D.L. n. 208 cit., art. 8 bis sono qui preliminarmente irrilevanti ratione temporis.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente A. S.p.A. a rimborsare alla resistente Ar. S.r.l. le spese processuali, queste liquidate in Euro 6.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2014

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