Sentenza del 14/11/2014 n. 24312 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI UTENZE - CANONI - IN GENERE - TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NATURA DI CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E NON TRIBUTARIA - PRETESA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA PER LA "DENITRIFICAZIONE" DELLE ACQUE - CONDIZIONI - PROVA DELL'EFFETTIVA EROGAZIONE - NECESSITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZA

La tariffa del servizio idrico integrato non ha, in tutte le sue componenti, natura di tributo ma costituisce corrispettivo di una prestazione contrattuale, sicché il gestore, che richieda il pagamento della quota della tariffa relativa al contributo di "denitrificazione" delle acque, è tenuto a provare di avere assicurato il servizio, la cui mancata erogazione esclude l'obbligo del contribuente di pagare il corrispettivo. Massima tratta dal CED della Cassazione.


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La TARES è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confronti dell'intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, sicché la sola disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legale di produttività.

Il mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, nell'Irrilevanza delle ragioni da cui determinato, va sussunto nella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell'articolo 1 della Legge n. 247/2013 e dì diritto a una riduzione fino al 40 per cento o nella misura inferiore da determinarsi in relazione della distanza dal più vicino punto di raccolta comunale. La TARI è caratterizzata da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosita' di essa, per cui i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani devono essere obbligatoriamente istituti dai Comuni e i soggetti tenuti al pagamento non possono sottrarsi a tale obbligo, ma possono usufruire di riduzioni per la cui richiesta hanno l'onere probatorio di dimostrare la irregolarità del servizio. Nel caso di specie, il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, determinava l'impossibilità della sua fruizione con la conseguente necessità di sopperire a tale carenza mediante il ricorso a un servizio sostitutivo privato.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema d'IVA, la concessione da parte di un comune del servizio di somministrazione di gas è una attività economica attratta nel campo dell'applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché l'ente concedente è soggetto passivo d'imposta sui canoni riscossi in ragione del rapporto sinallagmatico instaurato con l'azienda concessionaria del servizio, la quale, essendo tenuta all'imposta in via di rivalsa, ha diritto alla detrazione ex art. 19 del citato decreto.

In ragione della natura tributaria della prestazione, l'atto con il quale viene richiesta all'utente/contribuente la tariffa d'igiene ambientale, anche qualora conservi la forma della fattura, deve avere i requisiti contenutistici essenziali dell'atto di accertamento di un tributo. In simile prospettiva questa corte ha chiarito che gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa d'igiene ambientale, anche quando dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un'entrata sicuramente pubblicistica; sicché hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti. (massima redatta a cura del CeRDEF )

Deve ritenersi valido il patto con cui il corrispettivo di una prestazione di servizi, imponibile ai fini Iva, venga determinato globalmente, includendo cioe' anche l'onere relativo all'imposta sul valore aggiunto che, ai sensi degli art.17 e 18 del D.P.R. 633/72 grava esclusivamente sul prestatore del servizio il quale, a titolo di rivalsa, provvede ad addebitarla al committente. Invero, la pattuizione intercorsa tra le parti non incide sulla titolarita' passiva del debito e sulle modalita' del suo adempimento, ma investe solo la misura del corrispettivo e l'obbligo del committente di pagare anticipatamente con il corrispettivo l'importo dell'Iva che il prestatore del servizio deve all'Erario e che bene puo' essere ricompreso nella somma globalmente considerata.

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