Sentenza del 13/11/2015 n. 23234 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

sul ricorso 11980-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

-AGRICOLA X- SS in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 278, presso lo studio dell'avvocato RIVELLI MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO CIOCCA giusta delega in calce;

- controricorrente -

e contro

D.D.G.F., C.R.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 85/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 24/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l'Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l'Avvocato RIVELLI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

A seguito della costituzione della "Società -AGRICOLA X- s.s. il capitale sociale di Euro 20.000 veniva conferito in parti uguali dai due soci fondatori sigg. D.F. e C.R. che dichiaravano di conferire anche beni immobili, terreni agricoli e fabbricati siti nel comune di (OMISSIS), di cui i soci erano proprietari al 50% con un valore attribuito di Euro 1.420.000,00. Contestualmente al conferimento i soci accollavano alla società, che accettava, il debito totale di Euro 1.400.000 nei confronti della banca San Paolo - Imi s.p.a., costituito da due mutui a garanzia dei quali era stata iscritta ipoteca sull'immobile conferito, dando atto che il valore del conferimento in natura, risultante dalla differenza tra il valore dell'immobile conferito e il debito accollato ammontava a Euro 20.000. Ai fini della tassazione dichiaravano che la base imponibile per il conferimento dell'immobile, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50 era di Euro 20.000, pari al valore dei beni conferiti, al netto del debito accollato alla società.

In sede di registrazione, per quanto di interesse, l'atto veniva tassato con l'aliquota del 15% sul valore netto dell'immobile per l'imposta di registro. L'ufficio notificava alla società avviso di liquidazione applicando l'aliquota del 15% all'intero valore degli immobili rilevando che il debito accollato non era deducibile dalla base imponibile in quanto non si trattava di passività inerente il bene trasferito. A seguito di impugnazione da parte della società, la Commissione tributaria provinciale di Lodi, con sentenza n. 20/02/2008 annullava l'avviso di liquidazione, e il provvedimento veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 85/10/09, depositata il 24/04/2009).

Rilevava, in particolare, la CTR che la passività accollata dalla società, in quanto garantita dalla garanzia reale ipotecaria sul bene conferito, inerente il bene stesso, è da detrarre dal valore della ricchezza trasferita nella determinazione dell'imposta di registro.

Proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50 e art. 51, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 3, rilevando la indeducibilità dal valore lordo del bene conferito, gravato da ipoteca, dell'importo del debito ipotecario accollato in capo alla società La società intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 8.10.2015, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50 prevede che "per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società …, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a L. 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a L. 1 miliardo".

Appare del tutto coerente con il significato letterale e logico della disposizione in esame (che detta i criteri per la determinazione della base imponibile) il ritenere che possono a tal fine assumere rilevanza solo i pesi inerenti il bene immobile o il diritto reale immobiliare in se stesso considerato: non invece gli oneri che - personalmente assunti dai conferenti il bene o il diritto reale di godimento su bene immobile e poi eventualmente oggetto di accollo da parte della società cessionaria - non sono collegati all'oggetto del trasferimento stesso. (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3444 del 14/02/2014, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16768 del 27/11/2002) Tale norma traspone nell'ordinamento italiano la Direttiva CEE n. 335/69, - secondo cui l'imposta è liquidata … sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento (art. 5).

Il riferimento alla "causa di ciascun conferimento" contenuto nell'art. 5 della Direttiva CEE è di ostacolo ad una deduzione indiscriminata delle passività ed oneri gravanti sui beni conferiti ed impone una verifica circa la sussistenza del "collegamento" tra la passività e l'acquisizione del bene da parte del cedente e del cessionario, evitando che diano luogo a una riduzione dell'imposta di registro i mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario. Nella fattispecie in esame emerge dallo stesso ricorso dell'Agenzia che l'atto di costituzione della società è stato registrato il 04/06/2004 mentre i due mutui accollati dai soci sono antecedenti, sia pure di poco (21/05/2004) e che, contestualmente al conferimento, i soci hanno accollato il debito ipotecario alla società.

La motivazione con cui sia la commissione provinciale che la regionale hanno accertato la inerenza della passività accollata dalla società, garantita dall'ipoteca sul bene conferito non consente di ritenere accertato, anzi dovrebbe essere escluso, trattandosi di mutui accollati dai soci antecedenti alla costituzione della società.

Il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito, sul punto, presenta lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico - giuridico posto a fondamento della decisione.

Va, conseguentemente, accolto il ricorso, cassata l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2015

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