Sentenza del 13/11/2015 n. 23234 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE - CONFERIMENTI IN SOCIETÀ DI IMMOBILI DIRITTI REALI IMMOBILIARI O AZIENDE - PASSIVITÀ ED ONERI - DEDUZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE

In tema d'imposta di registro, l'art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986, interpretato alla luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE n. 335/69) impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all'oggetto del trasferimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto il mutuo del socio, oggetto di accollo da parte della società, inerente al conferimento del bene immobile, nonostante l'elemento presuntivo contrario costituito dalla sua anteriorità rispetto alla costituzione della società). Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2343, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 5.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

È illegittimo il diniego del rimborso iva opposto dall'Agenzia delle Entrate, confermato dalla sentenza di 1° grado, relativo all'anno 2016, (si negava il rimborso, anche ex Cass. 29972/14, affermando che i beni acquisiti in locazione finanziaria costituiscono beni ammortizzabili per l'impresa cedente e non già per l'utilizzatrice) richiesto dalla società ai sensi dell'art. 30 comma 3 lettera c) del d.P.R.633/1972, atteso che nei contratti di leasing, quando è previsto il trasferimento della proprietà alla scadenza del contratto e quando l'utilizzatore è il titolare dei rischi e dei benefici inerenti la proprietà e quando la somma di rate ed interessi è corrispondente al valore venale del bene, le operazioni devono essere assimilate ad acquisti di beni di investimento e, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso dell'eccedenza di IVA. Considerati i diversi orientamenti della giurisprudenza la Corte ha disposto la compensazione delle spese. (G.T.).

Riferimenti normativi: Direttiva Europea n. 112/2006, art. 14; d.P.R. n. 633/72, art. 30, co. 3, lett. c).

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Giust., 2 luglio 2015, NLB Leasing; Corte Giust. 16 febbraio 2012, Eon Aset Menidjmunt; Cass. nn. 12457/19; 20951/15; contra Cass. n. 20072/14.

In tema di imposta sulle successioni, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, sono deducibili tutti i debiti della persona deceduta esistenti alla data di apertura della successione, senza eccezioni, purché sussistano le condizioni stabilite negli artt. da 21 a 24 del citato decreto. Ne consegue che è deducibile il mutuo fondiario stipulato dal defunto per la ristrutturazione di un complesso immobiliare di proprietà di terzi, venendo in rilievo esclusivamente la titolarità del debito in capo allo stesso e non anche, ex art. 22 del d.lgs. cit., la titolarità del bene ovvero che il mutuo fosse stato contratto per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale percepite dagli Stati membri in relazione alle operazioni di aumento del capitale sociale mediante conferimento di immobili non sono in contrasto con la direttiva comunitaria 69/335, secondo la sentenza della Corte di giustizia CE 11 dicembre 1997, in c. 42/96, in quanto rientrano nell'ambito di previsione dell'art. 12 della direttiva quando siano applicate in misura "non superiore" a quella prevista per le altre operazioni "similari" (nella specie, tali imposizioni sono state ritenute dalla S.C. compatibili con il diritto comunitario atteso che nella specie le disposizioni - d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, Tariffa, parte prima, art. 4, comma primo, lettera a, n. 1; d.P.R. 26 ottobre 1972, n.635, Tariffa, art. 5 - in vigore nel momento, ottobre 1994, in cui il conferimento dell'immobile nella societa' di capitali era stato effettuato, l'imposta di registro e quelle ipotecaria e catastale si applicavano ai conferimenti di immobili con la stessa aliquota prevista per i trasferimenti in genere). * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 consente di applicare l'imposta secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente; a seguito della modifica dell'art. 20 suddetto (avvenuta con la legge di bilancio 2018), il potere di interpretazione da parte dell'ente impositore, potendosi basarsi esclusivamente sugli elementi desumibili dall'atto, consente di riqualificare la cessione totalitarie di quote societarie in cessione di azienda, come tale sottoposta a tassazione proporzionale anziché fissa. (M.B.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Riferimenti giurisprudenziali: contra Cass. 9065/2021; Cass. 24595/2015, 11877/2017.

L'art. 1, co. 497, l. 266/05, determina la base imponibile ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, sul valore dell'immobile risultante dai dati catastali (cd. criterio valore); tale disposizione, nell'utilizzare il termine "cessione", si applica genericamente a tutti i casi di trasferimento del diritto di proprietà, anche laddove il cedente abbia ceduto esclusivamente la nuda proprietà riservandosi il diritto di usufrutto, a condizione che la cessione abbia ad oggetto immobili ad uso abitativo e intervenga tra persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività commerciale, artistica o professionale, non trovando applicazione in questa fattispecie l'art. 43 d.P.R. 131/1986. (G.S.).

Riferimenti normativi: L. 266/05, art.1, co. 497; d.p.r. 131/1986, art. 43.

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