In tema d'imposta di registro, l'art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986, interpretato alla luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE n. 335/69) impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all'oggetto del trasferimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto il mutuo del socio, oggetto di accollo da parte della società, inerente al conferimento del bene immobile, nonostante l'elemento presuntivo contrario costituito dalla sua anteriorità rispetto alla costituzione della società). Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2343, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 5.