L'accertamento tributario inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo di imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, va notificato non solo al curatore ma anche al fallito, il quale non è privato della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario ed è abilitato, nell'inerzia degli organi fallimentari, ad impugnare l'atto impositivo