Sentenza del 22/06/2023 n. 1769 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria Sezione/Collegio 4

Decisioni

  • 002291/2021 - GIUDIZIO INTERMEDIO

Massime

ACCERTAMENTO - FALLIMENTO - NOTIFICA

L'accertamento tributario inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo di imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, va notificato non solo al curatore ma anche al fallito, il quale non è privato della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario ed è abilitato, nell'inerzia degli organi fallimentari, ad impugnare l'atto impositivo


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L'avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all'inerzia della curatela, sicché, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l'atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d'impugnazione instaurato dal curatore.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'accertamento tributario (nella specie, in materia di IVA), se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell'inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, che può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell'interesse della massa dei creditori. Ne consegue che, in caso di fallimento di una società in accomandita semplice, il socio accomandatario dichiarato fallito ai sensi dell'art. 147 della legge fall., in qualità di legale rappresentante, è legittimato ad agire in giudizio nell'inerzia del curatore, la cui legittimazione esclusiva a far valere il difetto di capacità processuale dell'attore esclude che lo stesso possa essere rilevato d'ufficio o su eccezione della controparte. Massima tratta dal CD della Cassazione.

L'accertamento tributario inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione e' intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, il quale non e' privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualita' di soggetto passivo del rapporto tributario. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

L'accertamento tributario, ove riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo di imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare ma anche al contribuente fallito, il quale non è privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario. (Conf. Cass. 18002/2016). (G. S.).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 18002/2016.

L'atto di accertamento tributario, ove riguardi pretese erariali i cui presupposti si siano verificati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al soggetto fallito (Cass., n. 11618/2018).

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