Sentenza del 22/07/2003 n. 11357 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

                                  Fatto  

 La S.  T.  S.r.l.,  incorporante  la D. - C. S.r.l., ha impugnato l'avviso  

di liquidazione Invim notificatole dall'ufficio del Registro di Brescia in
data 15 febbraio 1991 in relazione all'acquisto immobiliare effettuato dalla
D. - C. S.r.l. con atto registrato il 5 ottobre 1983, deducendo - tra
l'altro - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28 del D.P.R. n. 643/1972, istituente il privilegio sull'immobile trasferito, fatto valere
nei suoi confronti, e, in subordine, l'estinzione del privilegio stesso per
il decorso del termine decadenziale di cinque anni dalla data di
registrazione, di cui all'art. 56 del D.P.R. n. 131/1986, applicabile in
forza del rinvio operato dall'art. 31 del D.P.R. n. 643/1972.
La Commissione tributaria di primo grado di Brescia ha respinto il
ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato
l'appello della contribuente.
Avverso quest'ultima decisione la E. TV S.p.A., gia' S. T. S.r.l., ha
proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.
Il Ministero delle finanze ha resistito con controricorso.

                                  Diritto  

 Col primo   motivo   la   ricorrente   ha   dedotto  l'omessa  e  comunque  

insufficiente motivazione della decisione impugnata.
La censura e' infondata, risultando la sentenza adeguatamente motivata,
sia pure per relationem e succintamente. Ne', d'altra parte, sarebbe occorsa
una piu' puntuale motivazione, che prendesse in esame le singole
argomentazioni, come sostenuto dalla ricorrente, essendo state riproposte in
appello le medesime argomentazioni poste a base del ricorso intransitivo,
gia' esaminate e respinte dalla Commissione tributaria di primo grado.
Col secondo motivo la ricorrente ha riproposto la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 28 del D.P.R. n. 643/1972, in
relazione agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione.
La questione e' gia' stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte
Costituzionale con ordinanze n. 587 del 1987 e n. 255 del 1993.
Col terzo motivo la ricorrente ha riproposto l'eccezione di estinzione
del privilegio per il decorso del previsto termine decadenziale.
La censura e' fondata.
L'art. 56, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, dettato in materia di
riscossione dell'imposta di registro, applicabile all'Invim in forza del
rinvio operato dall'art. 31 del D.P.R. n. 643/1972 (Cass. n. 9204/1999 e n.
2608/2000) stabilisce che il privilegio che lo Stato ha secondo le norme del
codice civile (quindi anche secondo l'art. 2772, comma 1, per il quale i
crediti per tributi indiretti, nonche' i crediti derivanti dall'applicazione
dell'Invim, hanno privilegio sopra gli immobili ai quali il tributo si
riferisce) si estingue col decorso di cinque anni dalla data di
registrazione.
L'art. 56 del D.P.R. n. 131/1986 non distingue tra imposta principale,
complementare e suppletiva, per cui l'estinzione opera qualunque sia la
natura del tributo, e, quindi, anche se sia in corso il procedimento per la
determinazione dei valori e non vi sia stata, ai sensi dell'art.76 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica, decadenza dell'azione della
finanza nei confronti dell'alienante, soggetto passivo dell'imposta.
Per esigenza di sicurezza nella circolazione dei beni, specie
immobiliari, infatti, e perche', in particolare, il terzo acquirente
dell'immobile sottoposto al privilegio di cui all'art. 2772, comma 1, del codice civile, in quanto non debitore d'imposta, ma soltanto responsabile
della somma a tale titolo dovuta dal venditore, non rimanga assoggettato
all'azione delle finanze il termine fissato dall'art. 56, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986 e' di decadenza e non di prescrizione e, come tale, non
subisce ne' sospensioni ne' interruzioni di sorta.
L'immobile e' stato acquistato dalla D. - C. S.r.l. con atto registrato
il 5 ottobre 1983 e pertanto il privilegio su di esso gravante a norma
dell'art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 643/1972, che non fa che riprodurre,
limitatamente all'Invim, il contenuto dell'art. 2772, comma 1, del codice civile, si e' estinto in mancanza di inizio di azione esecutiva nel previsto
termine di cinque anni dalla data della registrazione. Le cause di
prelazione, infatti, pur riconosciute dalla legge in considerazione della
causa del credito, sono per loro natura destinate a rendersi operative nella
fase della esecuzione coattiva del credito stesso (Cass. n. 1622/1995).
In conclusione, vanno rigettati il primo e il secondo motivo del
ricorso, va accolto il terzo motivo, va cassata la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del
presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributarla regionale
della Lombardia.

                                   P.Q.M.  

 La Corte  accoglie  il  terzo  motivo  del ricorso, rigetta il primo ed il  

secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia la causa anche per le spese ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Lombardia.

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