Sentenza del 22/07/2003 n. 11357 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - TRIBUTI INDIRETTI DELLO STATO - CREDITI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELL'INVIM - ESTINZIONE - IN CINQUE ANNI DALLA REGISTRAZIONE - IMPOSTA PRINCIPALE COMPLEMENTARE O SUPPLETIVA - DISTINZIONE - ININFLUENZA - AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ALIENANTE - DECADENZA - INCIDENZA

Il privilegio speciale sugli immobili, previsto dall'art. 2772 cod. civ., che assiste i crediti dello Stato per i tributi indiretti nonche' quelli relativi all'applicazione dell'INVIM, si estingue, secondo l'art. 56, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile anche all'INVIM in forza del rinvio operato dall'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione, senza che possa distinguersi tra imposta principale, complementare o suppletiva, operando l'estinzione qualunque sia la natura del tributo, e quindi anche se sia in corso il procedimento per la determinazione dei valori e non vi sia stata, ai sensi dell'art. 76 dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, decadenza dell'azione della finanza nei confronti dell'alienante, soggetto passivo dell'imposta. * Massima tratta dal CED della Cassazione.


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La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive disposta, anche in tema d'INVIM, dall'art. 32 del d.l. n. 429 del 1982, convertito nella legge n. 516 del 1982, è applicabile esclusivamente nei confronti del debitore principale e del responsabile d'imposta, mentre non opera con riferimento al termine quinquennale entro il quale, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dall'art. 31 del d.P.R. n. 643 del 1972, l'Amministrazione finanziaria deve agire in via esecutiva contro il terzo acquirente di un immobile per far valere nei suoi confronti il privilegio speciale che assiste il proprio credito verso il debitore principale dell'imposta stessa.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive, disposta, fra l'altro, in tema di INVIM, dall'art. 32 D.L. 10 luglio 1982, n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 integrato dal D.L. 15 dicembre 1982, n. 816 convertito in legge 12 febbraio 1983 n. 27, trova applicazione con esclusivo riferimento ai termini inerenti alla riscossione del tributo nei confronti del debitore principale di imposta e del responsabile di imposta; e pertanto non trova applicazione rispetto ai termini relativi all'azione esecutiva dello Stato nei confronti del terzo subacquirente di un immobile sul quale grava il privilegio di cui agli artt. 28 d.P.R. n.643/72 e 2772 cod. civ., quali, appunto, quello quinquennale di estinzione del privilegio previsto dall'art. 56 d.P.R. n. 131/86, applicabile all'INVIM in forza dell'art. 31, d.P.R. n. 643/72. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'imposta di registro dovuta a seguito della decadenza dall'agevolazione tributaria prevista per l'acquisto di immobili destinati a stabili industriali (secondo il combinato disposto dagli artt. 1 legge Reg. Sicilia 4 aprile 1969 n. 6 e 109 T.U. 30 giugno 1967 n. 1523) ha natura complementare, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1923 n. 3269, perche' richiesta dopo la registrazione dell'atto (avvenuta a tassa fissa ex art. 109 cit.) e non giustificata da precedente errore od omissione dell'ufficio. Di conse guenza, nel caso in cui la decadenza sia addebitabile al solo acquirente, tale imposta e' ad esclusivo carico del medesimo, poiche' il principio di solidarieta', stabilito dall'art. 93 della citata legge di registro del 1923, resta limitato per effetto della previsione contenuta nell'art. 55, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e riprodotta nell'art. 57, quarto comma, del vigente d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - secondo cui l'im posta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa - atteso che quest'ul tima norma, quale disposizione piu' favorevole al contribuente, e' applicabile, ai sensi dell'art. 79 del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986, anche agli atti anteriori alla sua entrata in vigore, relativamente ai quali sia pendente controversia.

In materia di imposta di registro dovuta - per atto registrato sotto il regime del d.P.R. 30 dicembre 1923 n. 3269 - a seguito della decadenza dall'agevolazione tributaria prevista per l'acquisto di immobili destinati a stabilimento dal disposto degli artt. 1 Legge Regione Sicilia 4 aprile 1969 n. 6 e 109 T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, trova applicazione, anche se la decadenza sia addebitabile ad uno solo dei contraenti, l'art. 93 dello stesso d.P.R. n. 3269 del 1923, in base al quale (indipendentemente dalla natura principale, suppletiva o complementare dell'imposta) sono solidamente tenute al pagamento tutte le parti contraenti, dovendo applicarsi il regime tributario vigente all'atto della registrazione, e cosi' resta esclusa la limitazione al principio della solidarieta' introdotta dall'art. 55, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, ancorche' riprodotto dall'art. 57, quarto comma, dal vigente T.U. disposto con il d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, (che deroga alla solidarieta' per la sola imposta complementare se questa e' dovuta per fatto imputabile ad uno soltanto dei contraenti), non potendo operare la retroattivita' prevista, per le disposizioni piu' favorevoli, dalla norma transitoria dell'art. 79 del detto d.P.R. n. 131 del 1986 anche nei confronti delle disposizioni anteriori alla pregressa disciplina del d.P R. n. 634 del 1972 (anche essa non retroattiva).

L'imposta di registro dovuta a seguito della decadenza dell'agevolazione tributaria, prevista per l'acquisto di immobili destinati a stabilimento (secondo il combinato disposto degli art. 1 L. Reg. Sicilia 4 aprile 1969, n. 6 e 109, t.u. 30 giugno 1967, n. 1523) ha natura complementare, ai sensi dell'art. 7 L. 30 dicembre 1923, n., 3269, perche' richiesta dopo la registrazione dell'atto (avvenuta a tassa fissa ex art. 109 cit.) e non giustificata da precedente errore od omissione dell'ufficio; di conseguenza, nel caso in cui la decadenza sia addebitabile al solo acquirente, tale imposta e' ad esclusivo carico del medesimo, poiche' il principio di solidarieta', stabilito dall'art. 93, cit. L. Di registro del 1923, resta limitato per effetto della previsione contenuta nell'art. 55, 4 comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 e riprodotta nell'art. 57, 4 comma, del vigente d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Secondo cui l'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa. Atteso che quest'ultima norma, quale disposizione piu' favorevole al contribuente, e' applicabile, ai sensi dell'art. 79 del medesimo d.p.r. n. 131 del 1986, anche agli atti anteriori alla sua entrata in vigore, relativamente ai quali sia pendente controversia.

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