Sentenza del 23/09/1986 n. 5710 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1
Svolgimento del processo:
R.M., R.E. e R.A., alienando un appartamento, chiedevano nell'atto relativo
i benefici fiscali di cui alla legge regionale siciliana del 28.4.1954, n.
11; ma l'Ufficio del registro riteneva inapplicabili quelle agevolazioni,
poiche' la proroga della citata legge era stata dichiarata incostituzionale
(sent. n. 23 del 3.3.1966).
Il ricorso dei contribuenti veniva accolto dalla Commissione provinciale,
che motivava nel merito affermando che il trasferimento dell'appartamento
era avvenuto entro l'anno dalla dichiarazione di abitabilita' e facendo da
cio' derivare l'applicazione della legge stessa.
Adita dall'Ufficio, la Commissione tributaria di II grado ne dichiarava
inammissibile il ricorso, essendo stato lo stesso notificato direttamente
alla parte, invece che essere presentato alla Segreteria della Commissione
ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Con decisione depositata il 20 gennaio 1981 la Commissione tributaria
centrale ha confermato la pronuncia di inammissibilita' del ricorso.
E con atto notificato il 2 febbraio 1982, l'Amministrazione delle finanze ha
proposto ricorso per cassazione, deducendo come unico mezzo la violazione
degli artt. 156 e 160 del codice di procedura civile (richiamati dall'art.
39 del citato D.P.R. n. 636/1972) in relazione all'art. 360, n. 5, del
codice di procedura civile.
Motivi della decisione:
La ricorrente sostiene che la notifica dell'atto di appello effettuata alla
parte a richiesta dell'Ufficio tributario, anziche' a richiesta della
Segreteria della Commissione, da' luogo ad una mera irritualita', che e'
qualcosa di meno della nullita' della notifica; che comunque si tratterebbe
di nullita' sanata con effetto ex tunc dalla costituzione e comparizione
degli intimati; che anche in caso di mancata costituzione la pronuncia di
inammissibilita' del ricorso sarebbe illegittima, dovendo invece applicarsi
l'art. 291 del codice di procedura civile, che dichiara sanabili ex tunc,
per rinnovazione disposta dal giudice, non solo le nullita' contemplate
dall'art. 160 del codice di procedura civile ma tutte le nullita' in genere
della notificazione, non rilevando che tali nullita' trovino la loro causa
in fatti imputabili alla parte; che non vi sono ragioni per ritenere
legalmente e processualmente insostituibile l'attivita' di notifica e di
adempimento degli altri incombenti demandati alla Segreteria della
Commissione, poiche' in ogni caso al raggiungimento dello scopo, che si
realizza per effetto del loro espletamento che avvenga su diretta richiesta
ed iniziativa della parte, va riconosciuto completo effetto sanante delle
mere irregolarita' scaturenti da tale sostituzione.
Il motivo e' infondato, poiche' la tesi che lo sostanzia si discosta senza
convincenti ragioni dalla soluzione che alla questione e' stata data con
consolidata giurisprudenza.
L'art. 22 del citato D.P.R. n. 636/1972 delinea uno schema particolare per
l'introduzione del rapporto processuale di impugnazione, dominato da impulso
di ufficio per cui e' la Segreteria dell'organo che ha emesso il
provvedimento impugnato, alla quale l'atto di appello deve essere
presentato, a dover compiere i vari adempimenti previsti (notifica alla
controparte, ricezione o notifica dell'eventuale appello incidentale,
formazione del fascicolo ed inoltro del medesimo alla Commissione di II
grado), ai quali e' collegata anche la decorrenza di termini di decadenza
come quello per la proposizione dell'appello incidentale.
Percio' l'atto di appello che sia stato notificato dall'appellante
direttamente alla controparte (e solo successivamente depositato presso la
Segreteria della Commissione), non e' idoneo all'instaurazione del rapporto
processuale, in quanto del tutto estraneo strutturalmente e funzionalmente
alla serie procedimentale legale, che non ammette equipollenti con atipiche
iniziative di parte.
Ricorre cioe' non tanto un vizio della notificazione quanto un vizio
dell'attivita' che attiene alla stessa proposizione dell'impugnazione, onde
non e' pertinente il riferimento alla sanatoria per il raggiungimento dello
scopo.
Il che e' stato correttamente rilevato dalla Commissione centrale, con la
qui impugnata decisione, e va ribadito in questa sede con effetto assorbente
della altre considerazioni della ricorrente Amministrazione, tutte svolte
nel segno di una impossibile sanatoria, per raggiungimento dello scopo, che
(come innanzidetto) non puo' essere realizzato da inammissibile attivita'
sostitutiva di quella procedimentale fissata dalla norma.
Nessun procedimento va adottato, in ordine alle spese, per la mancanza di
ogni resistenza da parte degli intimati.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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