L'atto di appello notificato dall'appellante direttamente alla controparte, e solo successivamente depositato presso la segreteria della commissione, non e' idoneo alla instaurazione del rapporto processuale. Ricorre qui non tanto un vizio della notificazione quanto un vizio dell'attivita' che attiene alla stessa proposizione dell'impugnazione, onde non e' pertinente il riferimento alla sanatoria per raggiungimento dello scopo.