Sentenza del 23/09/1986 n. 5710 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

CONTENZIOSO APPELLO NOTIFICA DIRETTA DELL'APPELLANTE ALL'APPELLATO INAMMISSIBILITA'

L'atto di appello notificato dall'appellante direttamente alla controparte, e solo successivamente depositato presso la segreteria della commissione, non e' idoneo alla instaurazione del rapporto processuale. Ricorre qui non tanto un vizio della notificazione quanto un vizio dell'attivita' che attiene alla stessa proposizione dell'impugnazione, onde non e' pertinente il riferimento alla sanatoria per raggiungimento dello scopo.


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La notifica del ricorso per cassazione al domicilio reale della parte, anziche' al procuratore costituito nel giudizio nel quale e' stata resa la sentenza gravata, non determina l'inesistenza giuridica della notificazione dell'impugnazione ma la sua nullita', con conseguente onere per il collegio di ordinarne la rinnovazione, alla quale non deve tuttavia provvedersi se l'intimato si sia spontaneamente costituito, ancorche' solo in occasione della discussione innanzi alla Corte. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

Nel vigore del d.p.r. 636/1972 e' nullo l'atto di appello notificato direttamente alla controparte e successivamente depositato, ad iniziativa dell'appellante, presso la segreteria della commissione di ii grado e tale nullita' non e' sanata per raggiungimento dello scopo dalla costituzione della controparte, trattandosi non di atti processuali viziati, ma strutturalmente e funzionalmente estranei alla fattispecie legale, che prevede la presentazione dell'atto di appello alla segreteria della commissione di i grado.

E' nullo l'atto di appello che e' stato notificato direttamente alla controparte e successivamente depositato, ad iniziativa dell'appellante, presso la segreteria della commissione di secondo grado, ne' tale nullita' puo' ritenersi sanata per raggiugimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Terzo comma, dalla costituzione della controparte, trattandosi non di atti processuali viziati, ma di atti estranei alla fattispecie procedimentale stabilita dalla legge che prevede la presentazione dell'atto di appello alla segreteria della commissione di primo grado.

E' nullo l'atto di appello notificato direttamente alla controparte e successivamente depositato presso la segreteria della commissione e tale nullita' non puo' ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dalla costituzione della controparte.

E' nullo l'atto di appello notificato direttamente alla controparte e successivamente depositato ad iniziativa dell'appellante presso la segreteria della commissione di secondo grado, ne' tale nullita' puo' ritenersi sanata per raggiugimento dello scopo dalla costituzione della controparte, trattandosi non gia' di atti processuali vietati, ma del compimento di atti strutturalmente e funzionalmente estranei alla fattispecie procedimentale legale, che prevede la presentazione dell'atto di appello alla segreteria della commissione.

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