In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore degli immobili e' completo (e quindi legittimo), ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nel momento in cui contiene l'indicazione degli atti specifici utilizzati e gli estremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera piu' opportuna e producente. Trattandosi di atti pubblici il privato ne puo' conseguire la disponibilita' in ogni momento, per cui correttamente la legge non prevede per l'ufficio l'onere dell'allegazione (onere che non puo' essere introdotto dall'interprete). A fronte di un onere di indicazione degli atti sorge per il contribuente un onere di contestazione del relativo contenuto. Le norme in questione abilitano l'amministrazione ad usare tali atti; il problema della loro affidabilita' e' problema che si pone nel giudizio, per effetto della contestazione da parte di chi ne subisce gli effetti negativi e cioe' da parte del contribuente. Ed e' chiaro che l'onere di provare l'inaffidabilita', o peggio l'incoerenza, di tali atti non puo' non gravare sul contribuente che voglia contestare uno strumento previsto espressamente dalla legge. Massima tratta dal CED della Cassazione.