Sentenza del 10/05/1996 n. 4409 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
___ , coltivatore diretto, acquisto' nel 1979 dalla sorella, ___ la nuda
proprieta' di un fondo sito nel Comune di Albano Laziale, gravato di usufrutto
a favore dei propri genitori, avvalendosi dei benefici fiscali di cui alla
Legge n.604/65 sulla piccola proprieta' contadina.
L'Ufficio nego' i benefici, sostenendo che l'acquisto della sola nuda
proprieta' non consentiva all'acquirente la normale attivita' di coltivazione
del suolo. La Commissione Tributaria Centrale, con decisione 30 novembre 1990,
ha accolto il ricorso del ___ avverso la decisione della Commissione
Tributaria di II di Roma, che aveva condiviso la tesi dell'Ufficio. La
Commissione Centrale ha sottolineato come l'acquisto della nuda proprieta'
implichi il futuro consolidamento dell'usufrutto in capo al titolare, il quale
espletava, nella specie, la normale attivita' di coltivazione del fondo, non
ostandovi l'usufrutto. La Commissione dava peraltro atto che la questione
relativa alla presentazione della prescritta documentazione nel triennio, ai
fini del conseguimento delle agevolazioni richieste, era ancora sub judice.
Il Ministero delle Finanze ha chiesto l'annullamento di tale decisione sulla
base di un unico mezzo.
___ resiste con controricorso, proponendo altresi' con lo stesso atto ricorso
incidentale condizionato, affidato ad un motivo, nonche' memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo proposto, il ricorrente Ministero censura la decisione
impugnata per violazione degli artt. 1 e 2 della L. 6 agosto 1954 n. 604,
nonche' degli artt. 981 e segg. c.c., insistendo sull'assunto relativo alla
impossibilita', per il nudo proprietario di svolgere a titolo proprio,
attivita' economiche su un bene posseduto dall'usufruttuario, cui competono
tutti i frutti civili e naturali.
Peraltro, avendo il ___ un proprio nucleo familiare di diverso da quello dei
genitori, non intervenuti all'atto della cui registrazione si tratta, non
potrebbe dirsi favorito l'accorpamento della piccola proprieta' contadina,
all'interno dello stesso nucleo familiare; non potrebbe dunque essere
richiesto in anticipo un beneficio in favore di un soggetto, ancora sprovvisto
di tutti i requisii richiesti dalla L.n.604 del 1954.
Col ricorso incidentale condizionato il ___ , da parte sua, sottolinea come
entrambi i suoi genitori, usufruttuari del fondo, siano deceduti nelle more
del giudizio, onde le condizioni dell'azione dell'Ufficio, al momento della
decisione, non sussisterebbero, essendosi consolidato l'usufrutto in capo al
ricorrente incidentale, cui dovrebbe essere riconosciuto il favore delle
spese.
Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti a' sensi
dell'art. 335 c.p.c..
Prima di esaminare il ricorso principale occorre dar conto della eccezione
proposta nel controricorso dal resistente, relativa alla pretesa
inammissibilita' del ricorso principale perche' proposto avverso una decisione
passata in giudicato per essere stata impugnata in tempo molto successivo
all'avvenuta comunicazione alle parti (in data 1 febbraio 1991), effettuata a'
sensi dell'art. 38 del DPR n. 636 del 1972. In particolare, il
controricorrente contesta che l'effetto del giudicato consegua soltanto alla
avvenuta notifica alla Avvocatura dello Stato, quale procuratore "ad litem".
L'eccezione e' infondata. Questa Corte ha gia' avuto modo di chiarire che,
essendo il ricorso proposto in questa sede avverso una decisione della
Commissione Tributaria Centrale esperito a' sensi dell'art. 111 Cost., esso
non e' disciplinato dal DPR 26 ottobre 1972 n. 636; dunque non assume rilievo,
rispetto al termine di impugnazione, ne' la comunicazione del dispositivo
curata dalla Segreteria della Commissione, ne' la consegna di copia della
sentenza da parte dell'Ufficio Tributario, ma ai fini della decorrenza del
termine di cui all'art. 325 c.p.c., occorre la notificazione dell'intera
pronuncia al destinatario; nel caso che quest'ultimo sia il Ministero delle
Finanze, e' necessaria pertanto la notifica all'Avvocatura Generale dello
Stato, a' sensi degli artt. 11 e 18 del R.D. 30 ottobre 1933 n.164
(Cass. 4099/90; 9067/92), operando, in difetto, il termine annuale di
decadenza di cui all'art. 327 c.p.c..
Il ricorso principale e' dunque ammissibile; tuttavia esso e' infondato.
Infatti l'arresto di questa Corte 6 maggio 1969 n. 1535, secondo cui la
nozione di "atti inerenti" alla formazione della piccola proprieta' contadina
deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti diretti a tale scopo, stante
la finalita' del legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante
il trasferimento dei diritti reali su beni immobili (Cass. 340/72), sempreche'
l'acquisto avvenga, come nella specie, da parte di persone che si dedichino
abitualmente alla lavorazione della terra (Cass. 12351/92), legittima la
correttezza della decisione impugnata, in coerenza con la giurisprudenza
tributaria sulla materia (CTC 9 giugno 1986 n.4981).
La Commissione Centrale ha accertato, in punto di fatto che il ___ ,
rivestendo la qualifica di coltivare diretto, esplica la sua attivita' normale
sul fondo in argomento, dato che il diritto di usufrutto costituito in favore
dei genitori non ostacola il rapporto personale di conduzione diretta; il
previsto consolidamento dell'usufrutto (realizzatosi peraltro nel corso del
giudizio, con la morte degli usufruttuari) in capo al titolare della nuda
proprieta' che sia anche coltivatore diretto consente dunque di ritenere
raggiunta la finalita' del richiesto beneficio.
Il ricorso deve percio' essere rigettato, con assorbimento del ricorso
incidentale condizionato.
Consegue la condanna del ricorrente principale nelle spese, che si liquidano
come da dispositivo, oltre a Lire Un milione per onorari.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito
quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle
spese, di questa fase, liquidandole in L.1.258.600, di cui L. 1 milione per
onorari.
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