Sentenza del 10/05/1996 n. 4409 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - IN GENERE - AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA EX ART 1 LEGGE N604 DEL 1954 - COLTIVATORE DIRETTO - ACQUISTO DELLA NUDA PROPRIETA' DI UN TERRENO - APPLICABILITA'

Le agevolazioni fiscali, di cui all'art.1 della legge 6 agosto 1954 n. 604, a favore della piccola proprieta' contadina, spettano anche al coltivatore diretto che acquisti la sola nuda proprieta' di un terreno da lui coltivato, atteso che la nozione di "atti inerenti" alla formazione della piccola proprieta' contadina deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti diretti a tale scopo, stante la finalita' del legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento dei diritti reali su beni immobili, sempreche' l'acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino abitualmente alla lavorazione della terra.


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Le agevolazioni fiscali, di cui all'art. 1 della L. 6 agosto 1954, n. 604, a favore della piccola proprieta' contadina spettano anche al coltivatore diretto che acquisti la sola nuda proprieta' di un terreno da lui coltivato, atteso che la nozione di 'atti inerenti' alla formazione della piccola proprieta' contadina deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti diretti a tale scopo, stante la finalita' del legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento dei diritti reali su beni immobili, sempreche' l'acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino abitualmente alla lavorazione della terra. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Le agevolazioni tributarie previste dall'art.9, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.601, per i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprieta' diretto - coltivatrici, richiedono per la loro applicazione la ricorrenza della qualita' di coltivatore diretto dell'acquirente, la quale va riconosciuta anche nell'ipotesi di utilizzazione di forza lavoro estranea al nucleo familiare, purche' circoscritto entro i limiti fisati dalla legislazione agraria. Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n.604,come modificato dall'art. 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative alla piccola proprieta' contadina allorche', prima che siano trascorsi dieci anni dall'acquisto, l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta trasferiscano volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessino di coltivarlo direttamente (primo comma), e, nell'ipotesi di acquisto a titolo oneroso di case rustiche non situate nel fondo, ma effettuata contestualmente al fondo ai fini di abitazione dell'acquirente e della sua famiglia, allorche' la cessione volontaria, ovvero la trasformazione d'uso delle stesse avvenga, da parte dell'acquirente nel detto termine decennale (secondo comma). Ne consegue che tale decadenza non si verifica quando, al contrario, venga abbattuto ovvero trasformato in casa d'abitazione degli acquirenti un fabbricato, adibito a deposito agricolo, insistente sul fondo acquistato, presumibilmente al fine di consentire una piu' agevole presenza sul terreno agricolo della famiglia coltivatrice. Massima tratta dal CED della Cassazione.

I benefici fiscali dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi, previsti per le cooperative agricole dall'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non sono applicabili al reddito conseguito da una cooperativa agricola attraverso la alienazione di prodotti di un'azienda agricola ubicata all'estero e conferiti dal suo titolare (anche se straniero), nella sua qualita' di socio della cooperativa, atteso che, se e' irrilevante la nazionalita' del socio, e' invece condizione imprescindibile, al fine del godimento dei benefici suindicati, che il terreno dello stesso sia ubicato in territorio italiano e classificato come produttivo di reddito agrario, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 917 del 1986. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

L'art. 7, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, come integrato dall'art. 28, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, la' dove prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprieta' contadina nell'ipotesi di avvenuta alienazione del fondo prima del decorso di dieci anni, non ammette eccezioni soggettive o di altro genere, al di fuori di quelle esplicitamente previste dalla legge stessa; detta decadenza, pertanto, opera anche nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprieta' sia stato compiuto da uno dei comproprietari a favore degli altri, membri della medesima famiglia coltivatrice, per sopravvenuta inabilita' al lavoro dell'alienante. Massima tratta dal CED della Cassazione.

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