Le agevolazioni fiscali, di cui all'art.1 della legge 6 agosto 1954 n. 604, a favore della piccola proprieta' contadina, spettano anche al coltivatore diretto che acquisti la sola nuda proprieta' di un terreno da lui coltivato, atteso che la nozione di "atti inerenti" alla formazione della piccola proprieta' contadina deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti diretti a tale scopo, stante la finalita' del legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento dei diritti reali su beni immobili, sempreche' l'acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino abitualmente alla lavorazione della terra.