L'art. 140, primo comma, lett. "c" T.U. n. 1775 del 1933 - che attribuisce alla cognizione dei Tribunali regionali delle acque pubbliche le con- troversie aventi ad oggetto qualsiasi diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica - si riferisce anche alle controversie sull'esistenza e sull'entita' dei canoni delle concessioni di utenza di ri- sorse idriche, nelle quali sia in contestazione il diritto soggettivo del concessionario alla corretta applicazione delle disposizioni regolanti l'in- dicato canone in base a elementi oggettivi e certi, secondo parametri e cri- teri tecnici vincolanti per l'amministrazione. L'illegittimita' degli atti amministrativi determinanti detti elementi, invece, puo' essere fatta valere mediante impugnativa, in via principale, davanti al giudice amministrativo (Tribunale superiore delle acque pubbliche) o, alternativamente, sollecitan- done la disapplicazione da parte del giudice ordinario (nella specie, quello specializzato: Tribunale regionale acque pubbliche) nelle controversie sui diritti soggettivi che si assumano lesi da atti o provvedimenti conseguen- ziali (nell'ipotesi, la S.C. ha confermato la decisione del T.S.A.P. che a- veva ritenuto la propria giurisdizione sulla domanda concernente la legitti- mita', o meno, del d.m. Finanze 20 luglio 1990, contenente i criteri di de- terminazione dei canoni concessori di utenza di acqua pubblica, consideran- do, invece, attribuita alla cognizione del T.R.A.P. le domande volte a con- testare gli atti, non autoritativi, di rideterminazione del canone e del sovracanone emessi dall'Ufficio del Registro). * Massima tratta dal CED della Cassazione.