Sentenza del 22/06/1991 n. 7053 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite

Massime

INVIM REGISTRO LIMITI DELLA SOLIDARIETA' TRA CONDEBITORI NELL'OPPOSIZIONE DELLA SENTENZA FAVOREVOLE AD UN CONDEBITORE 2 LIMITI DELLA SOLIDARIETA' TRA CONDEBITORI NELL'OPPOSIZIONE DELLA SENTENZA FAVOREVOLE AD UN CONDEBITORE

1) il problema consiste nel definire se l'art. 1306 del codice civile trova um limite nella sua applicazione nel caso in cui un condebitore per il quale l'accertamento tributario sia definitivo, voglia giovarsi di sentenza piu' favorevole emessa nei confronti di altro condebitore. Invero per l'imposta di registro l'art. 53 della costituzione suggerisce risposta affermativa, ma non fa altrettanto per l'invim 2) ai sensi dell'art. 1306 comma 2 del codice civile il condebitore invece non puo' piu' tutelare la sua posizione sostanziale poiche' e' scaduto il termine previsto. Gli e' pero' concessa facolta' di opporre il giudicato favorevole formatosi nei confronti del condebitore opponente (purche' non fondato su ragioni personali). Ma se il condebitore invece abbia effettuato il pagamento prima o dopo il formarsi del giudicato favorevole nei confronti di altro condebitore, non ha piu' facolta' di rimborso della somma maggiore pagata. Il ricorso e' rigettato.


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Il debitore dell'Invim puo' opporre al Fisco la pronuncia resa nei confronti del debitore dell'imposta di registro, la predetta estensione incontra, pero', un limite nel giudicato diretto eventualmente gia' formatosi nei riguardi dell'alienante: se, cioe', quest'ultimo non e' rimasto inerte, ma ha impugnato a sua volta l'avviso di accertamento, non potra' invocare l'art. 1306 del codice civile perche' per lui fara' stato la decisione adottata nel relativo giudizio. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Il coobbligato solidale puo' giovarsi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio al quale egli non ha partecipato, considerato che la previsione normativa contenuta nell'art. 1306, comma 2, cod. civ. opera solo sul piano processuale in deroga ai comuni limiti soggettivi del giudicato senza che trovi ostacolo all'inerzia del coobbligato rimasto estraneo alla lite che non puo' equipararsi al giudicato diretto. Tale principio consente pero' al predetto soggetto di giovarsi del giudicato solo in via di eccezione, al fine di paralizzare l'azione esercitata dall'organo impositore per far valere la sua pretesa, e non opera percio' se egli abbia gia' pagato l'imposta, prima o durante quel giudizio, cosi' consumando la sua facolta' di avvalersi del pronunciamento favorevole. In questo caso l'imposta versata e' irripetibile in maniera tassativa, come si evince dalla relazione tra il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 1306 cod. civ., che e' espressione della regola generale sulla cosa giudicata sostanziale, formulata nell'art. 2909 cod. civ. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

L'interesse di uno dei debitori in solido ad opporre al creditore il giudicato a lui sfavorevole formatosi nel rapporto con altro debitore, ai sensi dell'art. 1306 secondo comma cod. civ., diviene attuale solo se e quando il creditore medesimo reclami l'adempimento. Pertanto, con riguardo all'obbligazione tributaria solidale dei coeredi in tema di imposta di successione, si deve negare l'invocabilita' della citata norma, da parte di uno di detti condebitori, nell'ambito del procedimento d'impugnazione dell'avviso di accertamento di maggior valore, perche' il suddetto interesse postula che nei suoi confronti sia stato emesso avviso di liquidazione od ingiunzione di pagamento. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di solidarieta' tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta puo' avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., opera sempre che non si sia gia' formato un diverso giudicato. Pertanto, il coobbligato non puo' invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio gia' conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. A tale proposito, si rende irrilevante il distinguere fra pronunce di merito e pronunce meramente processuali (nella specie, il ricorso proposto dal coobbligato contro l'accertamento era stato dichiarato inammissibile per tardivita'). * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

Nell'ipotesi di piu' coobbligati solidali d'imposta taluno solo dei quali abbia provveduto ad impugnare l'avviso di accertamento, l'avvenuto pagamento dell'imposta da parte dello stesso cosi' come definita all'esito del giudizio, determina l'estinzione ipso iure del debito d'imposta anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati. Tale effetto estintivo e' rilevabile e deducibile anche in sede di giudizio di legittimita' ed inoltre opera anche nei confronti di altro coobbligato di imposta che, avendo anch'egli eventualmente impugnato l'avviso di accertamento, non si sia pero' avvalso, nella fase del giudizio di merito, della facolta' di invocare l'estensione ex art. 1306 cod. civ. del giudicato gia' conseguito dall'altro coobligato in questione. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

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