1) il problema consiste nel definire se l'art. 1306 del codice civile trova um limite nella sua applicazione nel caso in cui un condebitore per il quale l'accertamento tributario sia definitivo, voglia giovarsi di sentenza piu' favorevole emessa nei confronti di altro condebitore. Invero per l'imposta di registro l'art. 53 della costituzione suggerisce risposta affermativa, ma non fa altrettanto per l'invim 2) ai sensi dell'art. 1306 comma 2 del codice civile il condebitore invece non puo' piu' tutelare la sua posizione sostanziale poiche' e' scaduto il termine previsto. Gli e' pero' concessa facolta' di opporre il giudicato favorevole formatosi nei confronti del condebitore opponente (purche' non fondato su ragioni personali). Ma se il condebitore invece abbia effettuato il pagamento prima o dopo il formarsi del giudicato favorevole nei confronti di altro condebitore, non ha piu' facolta' di rimborso della somma maggiore pagata. Il ricorso e' rigettato.