Sentenza del 17/06/2009 n. 14046 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Svolgimento del processo
La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento
veniva rettifico ai fini IRPEF il reddito del contribuente per l'anno 1985,
imputandogli un maggior reddito di partecipazione in relazione alla sua
quota di 1/18 nella R.C.A. soc. coop a r.l., conseguenti a presunti ricavi
non contabilizzati accertati nei confronti della societa'.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era
riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il
contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi.
L'amministrazione non si e' costituita.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il contribuente denuncia vizio di motivazione per
aver i giudici di merito ritenuto la legittimita' della presunzione
complessa utilizzata dall'Ufficio, affermando che la sufficienza del fatto
ignoto (i ricavi non contabilizzati della societa'), pur non provato
documentalmente, sia tuttavia sufficientemente idoneo a dimostrare il
reddito del socio in base alla logica, al buon senso e all'id quod plerumque
accidit.
Il motivo e' manifestamente fondato in quanto la sentenza risolve la
decisione in una affermazione apodittica che costituisce solo una
motivazione apparente in quanto non spiega sulla base di quali elementi
concreti il giudice abbia ritenuto fondato l'accertamento. Il secondo motivo
resta assorbito.
Deve essere, pertanto accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo
accolto, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, che provvedera' anche in ordine alle
spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione Accoglie il primo motivo di ricorso,
assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia.
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