Sentenza del 17/06/2009 n. 14046 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DECISIONE DELLA CONTROVERSIA - CONTENUTO DELLA SENTENZA - MOTIVAZIONE - ELEMENTI

La sentenza che risolve la decisione in una affermazione apodittica costituisce solo una motivazione apparente in quanto non spiega sulla base di quali elementi concreti il giudice abbia ritenuto fondato l'accertamento. *Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

E legittima la rettifica operata dall'Ufficio, a fronte di un reddito di locazione non dichiarato dal contribuente e di una contabilità contraddittoria e lacunosa.

Nella fattispecie, l'accertamento induttivo non era consistito in una mera trasposizione di calcoli, giacché l'Amministrazione aveva effettuato una mirata ricerca probatoria sulla effettiva capacità del contribuente prendendo in esame anche che la sostanziale inattendibilità dei dati relativi ai ricavi comparata con dati extracontabili.

Massima redatta a cura del CERDEF

Il difetto di motivazione rileva autonomamente come vizio della sentenza solo quando riguardi punti di fatto decisivi, e non questioni di solo diritto. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Quando l'atto impositivo dell'ufficio tributario non presenta profili di nullita' ne' la sua motivazione si presenta come assolutamente mancante o totalmente carente ma semplicemente insufficiente, il giudice tributario deve, sulla base degli elementi oggettivi acquisiti e delle presunzioni ritenute condivisibili, giungere alla quantificazione del reddito ritenuta congrua rispetto a tali elementi. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

In tema di accertamento a fronte dei criteri di valutazione posti a base dell'avviso di accertamento, fondati sugli elementi di fatto costituiti dalle emergenze documentali riguardanti tre anni precedenti relativi al personale dipendente, i profitti decrescenti e il loro margine netto per le spese di attivita', il contribuente deve contestare siffatti elementi e non "il criterio di valutazione" quando non fornisce alcuna dimostrazione della erroneita' della stima sulla base di criteri diversi e si limita ad affermare l'inutilizzabilita' dei parametri di cui all'art. 2, comma quarto, del DPR n. 460/1996 in quanto afferenti all'accertamento con adesione. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Non e' viziata da difetto di motivazione la sentenza di secondo grado che richiama e approfondisce la motivazione della sentenza appellata. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

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