Sentenza del 12/12/2008 n. 29225 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IRPEF - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - MEDICO CONVENZIONATO - TASSAZIONE SEPARATA - APPLICAZIONE ARTT 16 E 18 DPR N 917 DEL 1986

In tema di IRPEF, l'indennita' di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell'attivita' prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennita' di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. c), con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall'art. 18 del medesimo D.P.R. e non invocabilita' della regola di computo - concernente la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennita' corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente - stabilita dal precedente art. 17 per le indennita' di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente. *Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria


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In tema di IRPEF, l'indennita' di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell'attivita' prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennita' di cui all'art. 16, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall'art. 18 del medesimo d.P.R. e non invocabilita' della regola di computo - concernente la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennita' corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente - stabilita dal precedente art. 17 per le indennita' di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente (ne' tale disciplina pone dubbi di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.: cfr. Corte Cost., sent. n. 50 del 1994). *Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'indennita' di fine rapporto erogata dall'ENPAM ai medici Specialisti ambulatoriali convenzionati con il S.S.N., pur in difetto di un rapporto di lavoro dipendente nel senso proprio del termine, e' riconducibile alla seconda ipotesi, residuale, configurata dall'art. 16, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ossia "tra le altre indennita' comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione delle "pensioni", con conseguente applicazione della norma fiscale dettata dal successivo art. 17, secondo comma, il quale, in conformita' ai principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986, prevede che dall'ammontare del t.f.r. sia detratto, ai fini del calcolo dell'IRPEF, l'importo dei contributi versati dal lavoratore. Un siffatto criterio porta ad escludere qualunque interpretazione dell'art. 17, secondo comma, del t.u.i.r. difforme dal principio di non assoggettabilita' a imposta della parte di t.f.r. corrispondente a contributi versati dallo stesso lavoratore - con le limitazioni concernenti il calcolo dell'ammontare netto previste da detta norma fino al 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 11, primo comma, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 -, senza che tale principio possa essere pretermesso adducendo difficolta' di ordine meramente pratico, quale la pretesa (nella specie) impossibilita' di sceverare, nell'ambito della contribuzione posta a carico del lavoratore, la parte attinente all'indennita' di fine rapporto da quella finalizzata eventualmente ad altri scopi. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di IRPEF, l'indennita' di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell'attivita' prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale (ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), rientra - trattandosi di rapporto, di natura privatistica, di prestazione d'opera professionale, svolta con carattere di parasubordinazione - tra le indennita' di cui all'art. 16, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (e, precedentemente, tra quelle di cui all'art. 12, lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597), con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall'art. 18 del d.P.R. medesimo (e, precedentemente, dall'art. 13 del d.P.R. n. 597 del 1973) e non invocabilita' della regola di computo - concernente la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennita' corrispondente al contributo posto a carico del percipiente - prevista dall'art. 17 del t.u.i.r. per le indennita' di fine rapporto afferenti ai rapporti di lavoro dipendente. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'indennita' di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM ai medici di medicina generale a seguito dell'attivita' prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del Servizio sanitario nazionale rientra tra quelle di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 16 del d.P.R. n.917 del 1986 (e, precedentemente, tra le indennita' di cui all'art. 12 lett. g) del d.P.R. N.597/1973), con conseguente sottoposizione a tassazione separata IRPEF secondo i criteri fissati nell'art. 18 del medesimo d.P.R. (in precedenza, nell'art. 13 del d.P.R. 597/1973), senza che sia all'uopo invocabile la regola del computo concernente la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennita' corrispondente al contributo posto a carico del percipiente, prevista dall'art. 17 dello stesso testo unico (e dall'art.14 del precedente decreto) per le indennita' di fine rapporto afferenti ai rapporti di lavoro dipendente. * Massima tratta dal CED della cassazione.

In tema di imposte dirette, l'indennita' di fine rapporto erogata dall'ENPAM ai medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia me- dica (come quella erogata ai medici specialisti ambulatoriali), essendo con- nessa alla cessazione del rapporto di lavoro, quale che sia la natura di questo, e commisurata ad un reddito a formazione pluriennale cui ha concorso la contribuzione del lavoratore, va ricondotta, in assenza di una specifica disciplina, alla disposizione residuale di cui all'art. 16, primo comma, lettera a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che colloca, "tra le altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti" compresi nel primo periodo, anche "le somme risultanti dalla capitalizzazione delle pensioni". Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione dell'imposta, e' applicabile a tale indennita' l'aliquota ri- dotta di cui all'art. 17, secondo comma, del citato d.P.R. n. 917 del 1986. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

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