In tema di IRPEF, l'indennita' di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell'attivita' prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennita' di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. c), con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall'art. 18 del medesimo D.P.R. e non invocabilita' della regola di computo - concernente la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennita' corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente - stabilita dal precedente art. 17 per le indennita' di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente. *Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria