Ordinanza del 11/02/2021 n. 3448 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
RILEVATO
che:
l'avv. (XXXXX) impugno', innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, la cartella di pagamento, emessa all'esito di un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, per omesso versamento dell'IRAP (e dell'IVA), per l'annualita' 2006, facendo valere, per quanto adesso rileva, la mancanza del presupposto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, consistente nell'esercizio "autonomamente organizzato" della professione legale;
il giudice di primo grado (con sentenza n. 190/07/2011) rigetto' il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, nel contraddittorio dell'Agenzia (e di (XXXXX) Spa, poi (XXXXX) Spa, in relazione alla quale la CTR ha dichiarato, testualmente, "l'estraneita'" al giudizio, per esservi controversia soltanto in punto di autonoma organizzazione), ha rigettato l'impugnazione sul rilievo che l'appellante non avesse dimostrato l'assenza del citato presupposto dell'autonoma organizzazione. Anzi, secondo la Commissione Regionale, "dall'esame del quadro E della dichiarazione dei redditi ed IVA relativa al 2006 si evincono piu' elementi concordanti che avvalorano la sussistenza di una organizzazione, che consente allo studio professionale di funzionare anche in assenza del titolare; infatti 66.000,00 Euro di spese tra alberghi e ristoranti, l'ingente volume di affari conseguito in Euro 240.693,00, oneri diversi di gestione per Euro 67.460,00, sono tutti elementi che confliggono con la pretesa mancanza di organizzazione autonoma;" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
il contribuente ricorre per cassazione, con un motivo, illustrato anche con successiva memoria; l'Agenzia resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con l'unico motivo del ricorso ("1) Error in iudicando - Violazione di legge con riguardo al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2 e articolo 3, comma 1, lettera c), nonche' Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1, oltre ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 2001 e (dalla) Cassazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)", il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione (escluso dalla C.T.R. campana, con sentenza n. 283/18/12, in altra analoga controversia, riguardante l'annualita' 2005), senza avere considerato che al contribuente - il quale non si era avvalso di personale (dipendenti o soggetti esterni), ne' aveva utilizzato beni strumentali di rilievo - potevano imputarsi, a titolo di spese di organizzazione, costi modesti (canoni di locazione, compenso a terzi per collaborazioni occasionali, spese accessorie, spese alberghiere e di ristorazione), onde emergeva, al fine dell'esclusione del citato presupposto normativo, la "sicura prevalenza" dell'apporto personale sui fattori esterni (personali e materiali);
1.1. il motivo e' fondato;
la statuizione della C.T.R. si e' discostata dal consueto orientamento di legittimita' (Cass. 18/11/2016, n. 23557), al quale va data continuita', per il quale: "In tema d'IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attivita' esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, cosi', un mero elemento passivo dell'attivita' professionale, non funzionale allo sviluppo della produttivita' e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo"." (nello stesso senso, Cass. 10/04/2018, n. 8728, ha precisato che: "In tema di IRAP, l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per se' il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.");
2. da cio' discende che, accolto il motivo d'impugnazione, la sentenza e' cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che esaminera' la vicenda tributaria facendo applicazione del superiore principio di diritto, e provvedera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita'.
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