Ordinanza del 11/02/2021 n. 3448 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IRAP - LIBERO PROFESSIONISTA - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER IMPORTI ELEVATI

Non è soggetto a IRAP l'avvocato che sostiene spese di rappresentanza per importi elevati in quanto i costi personali come ristoranti o alberghi non configurano un'autonoma organizzazione non essendo funzionali allo sviluppo della produttività. Infatti, in tema di IRAP il valore assoluto dei compensi e dei costi ed il loro reciproco rapporto percentuale non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale rappresentando un mero elemento passivo dell'attività professionale non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


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In materia di Irap, il valore assoluto dei compensi e dei costi così come il loro reciproco rapporto percentuale non costituiscono elementi utili per desumere la sussistenza di un'autonoma organizzazione in capo ad un professionista, atteso che i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata e che le spese, pur se consistenti, possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (es. studio professionale, veicolo strumentale, etc.), integrando così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo (Conf. Cass. 22705/2016, 23557/2016, 23552/2016). (C. Lo).

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 446/1997, art. 2.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 22705/ 2016; 23557 /2016; 23552/2016.

In tema di IRAP, si ravvisa il requisito dell'autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento all'imposta in capo al professionista solo se si accerta che i compensi erogati a terzi, anche se di ammontare elevato, siano serviti per corrispondere attività strettamente connesse all'attività professionale svolta dal contribuente, tali da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva. Il mero valore economico della retribuzione non è sufficiente a comprovare l'utilizzo di una organizzazione autonoma, e non subordinata, del professionista, in quanto le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale, rappresentando un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo. Se ne deduce che si realizza assoggettamento ad IRAP solo se, a seguito di un'analisi fattuale effettuata caso per caso, l'Ufficio finanziario accerti che i compensi erogati a terzi riguardino attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva. In buona sostanza il mero riscontro in valore assoluto dei costi e dei compensi del professionista, così come il loro rapporto percentuale, costituiscono elementi che, se non valorizzati, sono insufficienti a desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

L'imposta IRAP ha carattere reale e colpisce non il reddito bensì il valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate, la cui prova di esistenza è circostanza di mero fatto rimessa al giudice di merito. Per tale motivo, annualità diverse di IRAP godono di autonomia in quanto l'organizzazione può mutare, evolvendosi ora al di sopra, ora al di sotto del livello minimo di rilevanza ai fini tributari, trattandosi di res facti, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. Nel caso di specie, la questione verte sostanzialmente sull'equiparazione dei compensi per prestazioni professionali (rese da soggetti autonomi e non integrabili in un'organizzazione) con i compensi stabilmente pagati a terzi. Nella fattispecie, i compensi a terzi rilevano solo se corrisposti a dipendenti subordinati mentre al contrario essi sono indice del superamento della struttura organizzativa minimale anche quando sono corrisposti a terzi professionisti in quanto rilevanti quali indice sintomatico della sussistenza del presupposto della autonomia organizzativa.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Il commercialista che sia anche amministratore di società non è soggetto a Irap per il reddito netto di tali attività, perché è soggetta a imposizione fiscale unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell'opera individuale. Viene confermata la non imponibilità a fini IRAP dei compensi per incarichi di amministratore, revisore e sindaco percepiti da un commercialista in quanto, per la soggezione a IRAP, non è sufficiente che il commercialista operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra di per se stesso il requisito dell'autonoma organizzazione. Inoltre, nel caso specifico, non sussiste una organizzazione autonoma del lavoro riferibile al professionista stesso che, per tali incarichi, opera invece direttamente da solo oppure avvalendosi dell'ausilio della organizzazione riferibile alla società cliente. In conclusione, non è soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale alle attività specifiche di amministratore, revisore e/o sindaco di società, purché risulti possibile, in concreto, scorporare le diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l'esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Ai fini dell'assoggettabilità ad IRAP, non è sufficiente che il professionista si avvalga di una struttura organizzata, occorrendo anche che questa struttura sia "autonoma", ossia faccia capo al professionista medesimo, non solo ai fini operativi, ma anche sotto i profili organizzativi. Pertanto, il giudice non può dedurre l'autonoma organizzazione per il medico analista basandosi sul numero di analisi, troppo alto per non avere "aiuti", e sui compensi corrisposti a un centro di analisi. Nella fattispecie il contribuente svolge attività di medico analista operante senza avvalersi di personale dipendente, senza impiegare capitali provenienti da mutui per alimentare o finanziare l'attività di studio, destinandovi beni strumentali limitati e modesti, il cui importo è evidenziato nel Registro dei beni strumentali, ed il rapporto tra redditi conseguiti nei vari anni d'imposta ed i costi documentati, consiste quasi esclusivamente nei compensi corrisposti ad un centro di analisi. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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