Sentenza del 28/04/1998 n. 4312 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - IMPUGNABILITA' INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE - ART 16 DPR N 636 DEL 1972 CONTRASTO CON GLI ARTT 24 97 E 113 DELLA COST PER LA MANCATA PREVISIONE DELLA IMPUGNABILITA' DEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE ESCLUSIONE

In tema di contenzioso tributario, il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza non e' direttamente impugnabile dinanzi alle Commissioni Tributarie, essendo sfornito di autonomia, trattandosi di atto endoprocedimentale, il cui contenuto e le cui finalita' consistono nel reperimento e nell'acquisizione degli elementi utili ai fini dell'accertamento. La mancata previsione della impugnabilita' di tale atto non pone l'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 in contrasto con gli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, atteso che la non impugnabilita' deriva dalla sua natura di atto endoprocedimentale e la tutela giudiziaria ha modo di attuarsi in relazione all'atto terminale del procedimento.


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In materia doganale, l'atto conclusivo dell'attività istruttoria di cui all'articolo 181-bis, par. 2, Regolamento CEE n. 2454/1993, avendo unicamente la funzione di mettere a conoscenza il contribuente circa gli esiti della suddetta attività ed al quale consegue l'eventuale successiva adozione dell'atto impositivo, non ha natura di atto idoneo a produrre effetti giuridici nella sfera persone del medesimo contribuente e, pertanto, non è autonomamente impugnabile.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, ammessa l'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Costituzione) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Costituzione). Pertanto, il contribuente ha piena facoltà di impugnare il diniego di disapplicazione di norme antielusive (ex art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973) atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma provvedimento con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario. Infatti, la tassatività dell'elencazione degli atti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non esclude che il provvedimento agenziale di rigetto dell'istanza di interpello, avendo natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione di norme antielusive, a differenza di quello interlocutorio, possa essere impugnato giudizialmente dal contribuente, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In materia di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica ad eseguire l'accesso nell'abitazione del contribuente, prevista, in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, costituisce un provvedimento amministrativo, il quale si inserisce nella fase preliminare del procedimento di formazione dell'atto impositivo ed ha lo scopo di verificare che gli elementi offerti dall'ufficio tributario (o dalla Guardia di Finanza nell'espletamento dei suoi compiti di collaborazione con detto ufficio) siano consistenti ed idonei ad integrare gravi indizi. Pertanto, in assenza di autorizzazione, il giudice tributario non può utilizzare la documentazione acquisita nel corso dell'accesso domiciliare illegittimo. L'inutilizzabilità non abbisogna di un'espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale secondo cui l'assenza del presupposto di un procedimento amministrativo in firma tutti gli atti nei quali si articola.

(massima redatta a cura del CeRDEF )

Il verbale di ispezione e' atto istruttorio privo di autonomia nell'ambito dell'attivita' accertativa delle imposte sui redditi, la quale si concreta nell'accertamento, che e' l'atto definitivo della procedura, e come tale e' impugnabile. Tale accertamento, espressione di un'attivita' amministrativa non retta dal principio della tipicita' degli atti istruttori, a norma dell'art. 39, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, puo' fra l'altro discendere, oltre che dal verbale di ispezione, da dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio finanziario (nel caso di specie la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito che faceva riferimento a quanto emerso attraverso questionario, senza attribuire rilievo al fatto che la ispezione si fosse conclusa senza la redazione di un regolare verbale). *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

In tema di contenzioso tributario, il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza non e' direttamente impugnabile dinanzi alle Commissioni Tributarie, essendo sfornito di autonomia, trattandosi di atto endoprocedimentale, il cui contenuto e le cui finalita' consistono nel reperimento e nell'acquisizione degli elementi utili ai fini dell'accertamento. La mancata previsione della impugnabilita' di tale atto non pone l'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 in contrasto con gli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, atteso che la non impugnabilita' deriva dalla sua natura di atto endoprocedimentale e la tutela giudiziaria ha modo di attuarsi in relazione all'atto terminale del procedimento. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

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