Sentenza del 14/11/2014 n. 24309 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Atti normativi

Codice civile del 16/03/1942

Approvazione del testo del codice civile.

Articolo 823

Condizione giuridica del demanio pubblico.

Articolo 859

Opere di competenza dello Stato.

Articolo 978

Costituzione.

Codice procedura civile del 30/01/1941

Codice di procedura civile.

Articolo 112

Art. 112. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Articolo 360

Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.(1)

Legge del 02/04/2001 n. 136

Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonche' altre disposizioni in materia di immobili pubblici.

Articolo 2

Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a universita' statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto, di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze e di trasferimento di immobili ai consorzi di bonifica

Legge del 23/12/2000 n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Articolo 18

Modifica alla disciplina dei versamenti ICI.

Decreto legislativo del 30/12/1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (N.D.R.: Ai sensi dell'art.1 decreto-legge 27 maggio 2008 n.93 a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8, commi 2 e 3 del presente decreto legislativo.)

Articolo 1

Istituzione dell'imposta. Presupposto.

Articolo 3

Soggetti passivi. N.D.R.: Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art.8 legge 23 luglio 2009 n.99, si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore (15 agosto 2009) della citata legge n.99 del 2009.

Articolo 7

Esenzioni. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 31, comma 18, L. 27 dicembre 2002 n. 289, l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista al primo comma, lettera a), ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche a consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.)

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