Sentenza del 10/07/1991 n. 7608 - Corte di Cassazione

Massime

IRPEF LAVORO DIPENDENTE PRESTAZIONI DEL PONY EXPRESS RIENTRA CONDIZIONI

Affinche' la prestazione lavorativa del "pony express" possa configurarsi come di lavoro dipendente e' necessario dimostrare che si verifica quella soggezione reale - peculiare del rapporto di lavoro subordinato - che modifica il modo di effettuare la prestazione nel senso che, nei fatti, manca la discrezionalita' del lavoratore sulla effettuazione, o meno, della prestazione.


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In tema di rapporto di lavoro subordinato, per accertare se si sia verificata una violazione del divieto di interpretazione ed intermediazione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369), ovvero per verifficare se, nel caso di specie, l'appaltatore si sia limitato a porre a disposizione dell'appaltante energie lavorative, senza un'adeguata struttura organizzativa e senza assunzione del rischio d'impresa, al di fuori delle ipotesi di presunzione legale di interposizione fittizia previste dalla legge, bisogna procedere ad un'analisi dettagliata di tutti gli elementi che connotano il rapporto instaurato tra le parti - al fine di accertare se l'impresa appaltatrice operi in concreto in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente e se essa abbia una gestione a proprio rischio in relazione alla specifica opera o servizio affidatole. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

La qualifica di amministratore di una societa' commerciale non e' di per se' incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa societa', ma perche' sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato e' necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della societa' e provi in modo certo il requisito della subordinazione elemento tipico qualificante del rapporto che deve consistere nell'effettivo assoggettamento nonostante la carica di amministratore rivestita al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della societa' nel suo complesso. Il relativo accertamento, istituzionalmente demandato al giudice di merito, e' censurabile in sede di legittimita' esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione. *Massima tratta dal ced della Cassazione.

Nell'ipotesi di modalita' esecutive del rapporto di lavoro non incompatibili con l'espletamento della prestazione lavorativa in forma autonoma la volonta' delle parti, quale risulta sia dal "nomen iuris" concordemente adoperato in sede di conclusione dell'accordo sia dal contesto delle espressioni usate, assume carattere fondamentale e prioritario ai fini della qualificazione del rapporto medesimo. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il rapporto di lavoro del ricorrente amministratore di una S.r.l. fosse qualificabile come subordinato). *Massima tratta dal ced della Cassazione.

La qualifica di amministratore di una societa' non e' di per se' incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa societa', purche' colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioe', il requisito della subordinazione; peraltro, il vincolo della subordinazione non puo' sussistere quando l'amministratore della societa' sia unico e svolga da solo tutti i poteri di gestione, comando e disciplina e quando il socio di una societa' di capitali partecipi (direttamente o indirettamente) al capitale sociale in una misura capace di assicurargli, da sola, la maggioranza richiesta per la validita' delle deliberazioni assembleari. In ogni caso, l'accertamento della compatibilita' dei diritti e dei doveri nascenti da un rapporto subordinato con le funzioni di amministratore costituiscono accertamento di fatto insindacabile in cassazione quando risulti sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, non si puo' prescindere dalla preventiva ricerca della volonta' delle parti, giacche' il principio secondo cui ai fini della destinazione in questione e' necessario avere riguardo all'effettivo contenuto del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non implica che la dichiarazione di volonta' di queste in ordine alla fissazione di tale conetnuto, o di un elemento di esso qualificante ai fini della distinzione medesima, debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non debba tenersi conto del relativo reciproco affidamento delle parti stesse e della concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale. Pertanto, quando le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non e' possibile specie nei casi caratterizzanti dalla presenza di elementi compatibili con l'uno e con l'altro tipo di rapporto - pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che in concreto il detto elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo. *Massima tratta dal ced della Cassazione.

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