Ordinanza del 30/01/2018 n. 2231 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE E VERSAMENTO - PAGAMENTO EFFETTUATO DAL CONDEBITORE SOLIDALE IMPUGNANTE - INOPPONIBILITÀ DEL GIUDICATO FAVOREVOLE DEL COOBBLIGATO SOLIDALE A CAUSA DEL PAGAMENTO SPONTANEO - ESCLUSIONE

Il pagamento della cartella esattoriale con contestuale impugnazione della medesima per evitare l'esecuzione forzata non può definirsi spontaneo . Pertanto il pagamento non è ostativo all'estensibilità del giudicato "più favorevole" ottenuto dai condebitori solidali.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In materia di accertamento con adesione dopo la conclusione dell'accertamento mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire - e quindi "perfezionare" - l'accordo versando quanto da esso risultante, essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare tale accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia ma solo a garanzia del fisco, finché non sia stata "perfezionata" la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal "concordato".

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di imposte sui redditi, poiché avverso l'accertamento definito per adesione su istanza del contribuente è preclusa ogni forma d'impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione che, invece, in conformità alla ratio dell'istituto, deve ritenersi intangibile. L'atto di accertamento originario invece conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La natura impugnatoria del processo tributario rende inammissibile l'eterointegrazione giudiziale di un atto impositivo lacunoso, pertanto è corretto che il giudice delimiti l'ambito della sua cognizione a quanto risultante dalla motivazione del provvedimento impugnato.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F. (M.R.S.)

L'effetto espansivo del giudicato tributario (nella specie, di annullamento dell'atto impositivo) opera in favore anche del coobbligato solidale che abbia adempiuto dopo la notifica della cartella, non trattandosi di pagamento spontaneo bensì finalizzato ad evitare la riscossione forzata.

Massima tratta dal CED della Cassazione

La carenza di motivazione, relativa al calcolo degli interessi, nella cartella di pagamento determina l'invalidità dell'atto, non rilevando che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, tanto più che alle cartelle di pagamento notificate dopo l'entrata in vigore della legge n. 212/2000 dev'essere allegata la sentenza.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - IMPUGNAZIONE IN BASE ALL' - COM3"ART 17 COMMA 3 DEL DPR N 602/73 - ESCLUSIONE


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Il credito erariale accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. e non al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora art. 25) del D.P.R. n. 602 del 1973, perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

I ruoli predisposti a seguito delle rettifiche eseguite in forza dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 debbono essere consegnati all'esattore entro il termine derivante dal combinato disposto dell'art. 17 D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 (applicabile ratione temporis), e non e' sufficiente che siano pervenuti nel medesimo termine all'Intendente di Finanza. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

In materia di rimborso di versamenti indebiti di I.L.O.R., trova applicazione il termine decadenziale di diciotto mesi stabilito dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da ritenere norma speciale rispetto all'art. 43 dello stesso decreto, il quale prevede la prescrizione quinquennale per l'azione di accertamento degli uffici finanziari. ------------------------------ Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di registrazione degli atti giudiziari, il procedimento di riscossione dell'imposta, in quanto affidato all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'articolo 76, secondo comma, del d.P.R. 131/1986, risultando applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall'articolo 78 del medesimo d.P.R.. (S.A.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 26.04.1986, n. 131, art. 76, 78; c.c. art. 2946.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 17060/2010; 21306/2008.

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