Il pagamento della cartella esattoriale con contestuale impugnazione della medesima per evitare l'esecuzione forzata non può definirsi spontaneo . Pertanto il pagamento non è ostativo all'estensibilità del giudicato "più favorevole" ottenuto dai condebitori solidali.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.