Sentenza del 12/08/2005 n. 16875 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite

Massime

LAVORO - LAVORO E PREVIDENZA - INQUADRAMENTO E CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI - IPOTESI DI RETTIFICA DI PRECEDENTI INQUADRAMENTI - ART 3 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995 N 335

L'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la' dove prevede che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali adottati dall'INPS di ufficio (o su richiesta dell'azienda) producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione (ovvero dal periodo di paga in corso alla data di richiesta aziendale), ha valenza generale ed e', quindi, applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall'Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della citata legge - o anche, nel caso in cui la notifica, cosi' come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data - indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioe' dei nuovi criteri di inquadramento introdotti dai primi due commi dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, ovvero di quelli applicabili secondo la normativa previgente. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.


Sentenze in tema

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In tema d'imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991, ogni pagamento, conseguito dopo la sua entrata in vigore, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi è assoggettato a tassazione, ancorchè il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore al 1 gennaio 1989, in quanto la disciplina transitoria di cui al comma 9 del cit. art. 11 - che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge, condizionandola, però, al fatto che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma - non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all'entrata in vigore della legge, le quali sono assoggettabili ad imposizione ai sensi dei commi 1, lett. f), e 5 della medesima disposizione, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne hanno determinato la percezione. Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di ICI, il terzo comma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - il quale prevede che "per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita e i relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita" - non distingue tra fabbricati non iscritti e fabbricati iscritti in catasto, sicche' deve ritenersi che tale norma ha implicitamente abrogato per incompatibilita' il terzo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui prevede che il criterio della determinazione del valore sulla base della rendita catastale trovi applicazione, per i fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti in catasto - e per gli atti adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi alla data di entrata in vigore della legge - a decorrere dall'anno successivo a quello di attribuzione della rendita stessa. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla procedura di determinazione induttiva dell'ammontare dei ricavi e dei compensi sulla base di coefficienti presuntivi, disciplinata dall'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 154 del 1989), la sanzione della decadenza dal potere di accertamento, nel caso in cui l'ufficio avesse proceduto alla rettifica omettendo la previa richiesta di chiarimenti al contribuente, e' stata introdotta dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale ha integralmente sostituito l'art. 12 citato "a partire dagli accertamenti relativi al primo periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991"; a sua volta, l'art. 62 quater del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 427 del 1993) - il quale ha nuovamente sostituito il primo comma del suddetto art. 12 -, ha previsto la nullita' dell'accertamento effettuato senza il menzionato adempimento, disponendo l'applicabilita' della nuova disciplina a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione. Ne consegue che, poiche' il legislatore, pur disciplinando l'attivita' di accertamento, ha chiaramente stabilito l'applicabilita' delle norme sopravvenute con riferimento non alla data di svolgimento di detta attivita', bensi' ai periodi d'imposta da sottoporre a controllo, va escluso che le suindicate sanzioni (decadenza e poi nullita') per l'omessa richiesta di chiarimenti possano trovare applicazione per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta diversi da quelli indicati, in particolare a quelli ricadenti sotto la previgente disciplina di cui al testo originario dell'art. 12 del D.L. n. 69 del 1989, il quale non prevedeva alcuna sanzione al riguardo. -------------------------------- Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di IRPEF sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da giuoco ("croupiers"), secondo le previsioni degli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, con le modifiche introdotte dagli artt. 1 e 3 della legge n. 381 del 1990, l'istanza presentata dal contribuente, a norma dell'art. 4 di detta legge, per la definizione delle posizioni relative ai periodi antecedenti alla entrata in vigore della stessa, ha carattere vincolante ed irrevocabile. Tuttavia, qualora, una volta prodotta tale istanza, sopravvenga, in pendenza del rapporto, una nuova disciplina, di carattere generale, che sia piu' favorevole per il contribuente, consentendogli di definire, attraverso un condono, ogni possibile contenzioso per tutti i redditi prodotti, questi ha il diritto di chiederne l'applicazione, in mancanza di una norma espressa che limiti o escluda i benefici che dalla disciplina stessa derivano, con la conseguenza che la eventuale istanza di condono generale prevale su quella gia' presentata per la definizione del solo reddito di cui alla legge n. 381 del 1990.(*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposte dirette sui redditi, sono soggette al prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991 n.413 le somme percepite dal proprietario espropriato (nella specie indennita' per l'espropriazione di terreni edificabili, decretata con provvedimento del 1981) dopo l'entrata in vigore della legge in questione, non assumendo alcun rilievo il fatto che il trasferimento sia avvenuto in precedenza ed essendo sufficiente che l'espressione di capacita' contributiva, cioe' la percezione della somma, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Dunque ogni pagamento di somme in dipendenza di procedimenti espropriativi deve essere assoggettato alla ritenuta del 20%, se non sottoposto in precedenza ad INVIM e se conseguito dopo la scadenza del periodo transitorio di cui al comma nono dell'art. 11 della citata legge n. 413 del 1993(31 dicembre 1991) e nel pieno vigore della legge stessa.(*) Conf. a sent. Cass. N. 12882 del 30 dicembre 1998. ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

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