L'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la' dove prevede che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali adottati dall'INPS di ufficio (o su richiesta dell'azienda) producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione (ovvero dal periodo di paga in corso alla data di richiesta aziendale), ha valenza generale ed e', quindi, applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall'Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della citata legge - o anche, nel caso in cui la notifica, cosi' come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data - indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioe' dei nuovi criteri di inquadramento introdotti dai primi due commi dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, ovvero di quelli applicabili secondo la normativa previgente. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.