Sentenza del 06/02/1998 n. 1215 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano accertava
sinteticamente nei confronti di ___ ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.
600/73 maggiori redditi ai fini IRPEF rispetto a quelli dichiarati
relativamente agli anni 1975 e 1976 nonche' i redditi relativi all'anno 1977
per il quale era stata omessa la dichiarazione.
Con distinti ricorsi il ___ impugnava gli accertamenti avanti alla
Commissione Tributaria di I grado che con decisione dell'1.7.1973, previa
loro riunione, li accoglieva, annullando gli accertamenti contestati.
L'Ufficio proponeva appello che veniva accolto dalla Commissione
Tributaria di II grado, la cui decisione veniva poi confermata dalla
Commissione Tributaria Centrale.
Relativamente all'omessa dichiarazione riguardante i redditi del 1977,
rilevava la Commissione Tributaria Centrale che il ___, pur avendo ottenuto
l'iscrizione anagrafica nel Principato di Monaco l'1.11.1976, risultava
cancellato dall'anagrafe del Comune di Milano solo con effetto dal 20.1.1978 e
che quindi non poteva con escludersi che avesse mantenuto la propria
residenza anche in Italia dove dimorava il suo nucleo familiare.
Riteneva comunque nel complesso adeguatamente motivata l'impugnata decisione
in base alle risultanze emerse dal verbale della Guardia di Finanza del
22.11.1979 che aveva comportato e giustificato l'accertamento sintetico in
presenza della verificata disponibilita' di due autovetture, di un natante
e di altri elementi di significativo rilievo.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione ___, quale coniuge
ed erede legittima del ___, nel frattempo deceduto, deducendo due motivi
di censura illustrati anche con memoria.
Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso ___ denuncia violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 29.9.1973 n. 597 nonche' motivazione
contraddittoria, apparente e perplessa in ordine ad un punto decisivo della
controversia. Per quanto riguarda l'accertamento relativo ai redditi del
1977, premesso che il ___ in quell'anno risultava ancora iscritto
all'anagrafe del Comune di Milano solo perche' l'A.I.R.E., cui il Consolato
Generale d'Italia aveva trasmesso il cambiamento d'indirizzo tempestivamente,
l'aveva erroneamente comunicato al Comune di Roma anziche' a quello di
Milano, deduce la ricorrente l'errata interpretazione data al richiamato
art. 2 dai giudici tributari che hanno affermato l'assoggettabilita' del ___
medesimo alla tassazione in Italia in base al semplice dato anagrafico senza
considerare che tali risultanze danno luogo unicamente a presunzioni relative
superabili con prove contrarie e che diversamente, qualora si ritenesse
sufficiente una tale circostanza per giustificare un prelievo tributario
ovunque prodotto, la norma non resisterebbe al vaglio di costituzionalita'
per il quale solleva in subordine formale eccezione in relazione agli artt. 2,
3 e 53 Cost.. Sostiene poi la contraddittorieta' della motivazione laddove si
afferma che ai sensi dell'art. 58 u.c. D.P.R. n. 600/73 le cause di variazione
del domicilio fiscale hanno effetto dal 60 giorno successivo a quello in cui
si sono verificati e non si considera che la residenza era stata trasferita al
Principato di Monaco in data 11.11.1976.
La censura non e' fondata alla luce della nozione di residenza, quale si
desume dalla normativa fiscale applicabile temporalmente al caso in esame,
riguardante, limitatamente al presente motivo, i redditi prodotti nel 1977.
L'art. 2 comma 2 del D.P.R. 29.9.1973 n. 597, fra le altre ipotesi ivi
previste, collega la qualita' di residente, ai fini della determinazione del
soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
all'iscrizione "nelle anagrafi della popolazione residente".
In linea di principio deve ritenersi, quindi, in materia fiscale,
tale dato preclusivo di ogni ulteriore accertamento ai fini della
individuazione del soggetto passivo d'imposta, diversamente da quanto avviene
ai fini civilistici ove le risultanze anagrafiche sono invece concordemente
considerate idonee unicamente a dar luogo a presunzioni relative,
superabili, come tali, dalla prova contraria.
In altri termini in materia fiscale, a differenza di quanto avviene ai
fini civilistici, la forma e' destinata a prevalere sulla sostanza
nell'ipotesi in cui la residenza venga collegata al presupposto anagrafico.
Una diversa interpretazione dovrebbe inevitabilmente considerare
concorrenti infatti gli altri due presupposti previsti dall'art. 2 (sede
principale degli affari nel territorio dello Stato o dimora per piu' di sei
mesi), contrariamente al dettato normativo che li prevede invece in via
alternativa.
La prevalenza sul punto dell'elemento formale su quello sostanziale
costituisce del resto una costante del sistema fiscale se e' vero che anche
il vigente T.U. delle Imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986 n.917) prevede
all'art. 2 comma 2 tre ipotesi alternative fra le quali, ancora una volta,
l'iscrizione "nelle anagrafi della popolazione residente" la cui presenza e'
considerata sufficiente per l'acquisizione della residenza fiscale.
Pertanto il ___, risultando dall'impugnata decisione che nel corso del
1977 e' rimasto iscritto nell'anagrafe del Comune di Milano, deve
considerarsi soggetto passivo d'imposta in Italia, anche se formalmente
risultava contemporaneamente residente all'estero ed, al limite, anche se
fosse risultato effettivo un tale trasferimento della residenza, dovendosi
far riferimento al momento in cui sia avvenuta la cancellazione e non a
quello del trasferimento effettivo o formale all'estero.
Le prospettate conclusioni richiedono allora l'esame dell'eccezione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 2 del D.P.R. n. 597/73
sollevata dalla ricorrente in relazione agli artt. 2, 3 e 53 Cost. per
l'ipotesi appunto di un'interpretazione preclusiva di ogni prova contraria al
dato anagrafico ed attributiva di un'automatica rilevanza a tale formalita'
ai fini della qualita' di residente fiscale.
Invero sotto tale profilo dubbi di costituzionalita' sono stati espressi
da parte di autorevole dottrina che ha sostenuto come il concorso alla
spesa pubblica cui tutti sono tenuti "in ragione della loro capacita'
contributiva" (art. 53 Cost.) ed in ottemperanza ai doveri di solidarieta'
(art. 2 Cost.) debba essere in qualche modo collegato al territorio dello
Stato nel cui ambito vengono forniti i corrispondenti servizi e che la
mera iscrizione anagrafica non consente invece un tale collegamento in
un contesto che fosse caratterizzato da una situazione effettiva diversa da
quella reale.
Al di la' di ogni considerazione sulla non manifesta infondatezza
dell'eccezione, la questione appare pero' irrilevante ai fini del presente
giudizio perche' posta in termini astratti.
Non sono state dedotte infatti circostanze di fatto idonee
eventualmente (in caso cioe' di una pronuncia di incostituzionalita') a
verificare su dati sostanziali l'effettivita' della diversa residenza, ma
e' stato solamente contrapposto al dato formale costituito
dall'iscrizione nell'anagrafe del Comune di Milano un altro dato formale
rappresentato dalla contemporanea iscrizione all'anagrafe del Principato di
Monaco.
Un eventuale giudizio di incostituzionalita', basato sulla necessita'
del collegamento del soggetto passivo d'imposta con il territorio, non
potrebbe trovare quindi alcuna pratica applicazione nel caso in esame ove
l'unico elemento contrario al dato formale dell'iscrizione all'anagrafe e'
costituito, ripetersi da altro dato formale, di per se' inidoneo ad
escludere in linea di principio un tale collegamento.
Si torna cosi' al principio sopra espresso per il quale non rileva il
trasferimento della residenza all'estero fino a quando non risulti la
cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano.
Del tutto irrilevante infine deve ritenersi la censura di difetto
di motivazione sollevata con riferimento al richiamo operato dalla decisione
impugnata all'art. 58 u.c. del D.P.R. n.673 che prevede il termine (60
gg.) dal quale ha effetto la variazione del domicilio fiscale.
A parte la sua inammissibilita' per non esserne consentita la deduzione
ai sensi dell'art. 111 Cost., a meno che il difetto di motivazione non si
traduca in una carenza assoluta della motivazione medesima, le
considerazioni esposte e le conclusioni adottate assorbono ogni
valutazione al riguardo.
E' appena il caso poi di rilevare l'erroneita' del richiamo all'art.
62 del D.Lg. 31.12.1992 n.546 operato nella memoria illustrativa a
sostegno della tesi dell'ammissibilita' di un ricorso basato anche sul
difetto di motivazione, riguardando tale norma, che fa espresso riferimento
all'art. 360 C.P.C., unicamente i ricorsi instaurati dopo la sua entrata in
vigore.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 38 D.P.R. 29.9.1973 n.600 nonche' motivazione
contraddittoria od apparente, sostenendo, relativamente agli accertamenti
riguardanti anni 1975 e 1916, per i quali non e' in la soggettivita' fiscale
del ___, che non ricorrevano i presupposti di fatto ne' erano stati
osservati gli adempimenti procedurali per l'accertamento del reddito in via
sintetica in quanto non risulta che l'Ufficio avesse previamente determinato
il reddito in via analitica, ne' che avesse evidenziato l'insufficienza
del risultato in tal modo raggiunto ne' infine che avesse motivato
l'entita' del reddito accertato sinteticamente.
Deduce al riguardo che con manifesta contraddittorieta' l'Ufficio aveva
determinato il reddito del ___ relativo al 1974 nel minore importo di L.
25.000.000 ed il reddito relativo agli anni 1975 e 1976 in quello ben
maggiore di L. 150.000.000 sulla base di elementi temporalmente riferibili
peraltro al 1978 (costituzione di una societa' per la gestione e la
commercializzazione di opere d'arte). Sostiene infine la erroneita' di
una valutazione basata sulla disponibilita' di due autovetture, di un
natante e di una residenza secondaria in …….., vale a dire di beni
che in base ai coefficienti presuntivi di reddito stabiliti dal D.M.
21.7.1983 (istitutivo del cosiddetto redditometro) forniscono delle
risultanze reddituali ben piu' modeste e cioe' pari a L. 6.890.000 per
l'anno 1975 ed a L. 7.863.000 per l'anno 19786.
La censura e' inammissibile, essendo stata dedotta per la prima volta in
questa sede di legittimita'.
Il problema riguardante la sussistenza dei presupposti richiesti
dall'art. 38 comma 4 del D.P.R. n.600/73 per l'accertamento del reddito
in via sintetica non e' stato prospettato infatti avanti alla Commissione
Tributaria Centrale, risultando il relativo ricorso limitato alla
questione della residenza ed alla asserita inesistenza di redditi prodotti
in Italia. Nessun riferimento invece e' riscontrabile in ordine a
detti presupposti ed alle ragioni giustificative della rettifica in via
sintetica.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento degli onorari
che liquida in L. 3.500.000 oltre alle spese liquidate in L.. . oltre quelle
prenotate a debito.
Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.
RegistratiSentenze.io 2023