Sentenza del 06/02/1998 n. 1215 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF - SOGGETTI PASSIVI - RESIDENZA - TRASFERIMENTO ALL'ESTERO - RILEVANZA AI FINI FISCALI - CONDIZIONI - CANCELLAZIONE DELL'ANAGRAFE DI UN COMUNE ITALIANO - NECESSITA'

In tema di imposte sui redditi, l'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, fra le altre ipotesi ivi previste, collega la qualita' di residente, ai fini della determinazione del soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente. Essendo tale dato preclusivo, ai fini predetti, di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano.


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L'agevolazione per l'acquisto della prima casa spetta a chi può dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile senza che, a tal fine, rilevino la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile. Il riconoscimento del beneficio va escluso ove non risulti provato dal contribuente che il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione anagrafica nel Comune, ove è sito l'immobile acquistato, non sia ad esso addebitabile. Sotto tale profilo il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, dispone a favore del contribuente che la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tuttavia tener conto della unicità del procedimento amministrativo quando afferma la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, e stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento, resa dall'interessato, nel comune di nuova residenza.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema d'imposte dirette, la dichiarazione riservata presentata ai fini della regolarizzazione di alcune attività finanziarie detenute all'estero, ai sensi dell'art. 15 del d.l. n. 350 del 2001, conv. in l. n. 409 del 2001, non ha di per sì natura decisiva di "autodichiarazione" o "autodenuncia" della propria residenza in Italia, sicché può essere oggetto di valutazione al fine di confermare la presunzione di residenza in Italia, di cui all'art. 2, comma 2 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, senza, tuttavia, rendere in radice superfluo l'esame dei relativi elementi probatori addotti dal contribuente. Massima tratta dal CED della Cassazione

Al fine della determinazione del soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'art. 2, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, fra le altre ipotesi previste, collega la qualita' di residente, in materia fiscale, all'iscrizione "nelle anagrafi della popolazione residente" e questo dato formale e' sufficiente e preclusivo. La norma citata prevede tre distinti criteri di collegamento, reciprocamente alternativi, e la sussistenza di uno solo di essi e' idonea a determinare la residenza fiscale in Italia. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

In tema di IVA, dal complesso della disciplina dettata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e, in particolare, dalla disposizione contenuta nell'art. 17, quarto comma, di detto decreto, si ricava che, quando ricorrono il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di un'attivita' commerciale - richiesto dall'art. 4 del decreto medesimo - e quello territoriale della stabilita' in Italia di una organizzazione del soggetto non residente, gli obblighi e i diritti relativi alle operazioni effettuate da o nei confronti della stabile organizzazione non possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dal soggetto non residente, direttamente o tramite un suo rappresentante fiscale. La stabile organizzazione nello Stato, infatti, in quanto obbligata al pagamento ed alla rivalsa dell'imposta, oltre che al rispetto dei doveri formali di fatturazione delle operazioni attive e di registrazione delle fatture passive, costituisce in tal caso l'unico centro di imputazione fiscale delle operazioni riferibili al soggetto non residente e la stessa rappresenta anche la sola legittimata a presentare la dichiarazione annuale, nella quale vanno determinate l'imposta dovuta o l'eccedenza da computare in detrazione nell'anno successivo e formulata l'eventuale richiesta di rimborso. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta di registro, l'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l'immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l'attivita' lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicita' del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito anche dall'art. 18, comma secondo, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente) - che, nell'affermare la necessita' della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza "e' quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza - il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui e' situato l'immobile stesso. Massima tratta dal CED della Cassazione.

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