Sentenza del 08/09/2004 n. 18075 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1
Codice di procedura civile.
Art. 102. Litisconsorzio necessario.
Art. 285. Modo di notificazione della sentenza.
Modifiche al sistema penale.
Solidarieta'.
Obbligo del rapporto.
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. (N.D.R.: Con sentenza 15 dicembre 2010 n. 365 (in G.U n. 52 del 29.12.2010) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.22, commi quarto e quinto, della legge n. 689/81 - sollevata dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza pronunciata il 28 ottobre 2008 (iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2010)-, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede, a favore dell'opponente - che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito - un sistema di notificazione alternativo al deposito in cancelleria. Con sentenza 18 marzo 2004 n. 98 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22 nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione.)
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