In tema di sanzioni amministrative ed ai fini della individuazione del giudice competente, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere sull'opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell'illecito e' da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in se' idonea ad integrare contegno sanzionabile. L'operativita' di detta presunzione deve tuttavia essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando la stessa imputazione indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell'accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove. *Massima tratta dal CED della Cassazione.