Sentenza del 12/06/1987 n. 5135 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Testo

Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente,
lamentando la violazione degli artt. 934 e segg. cod. civ., sostiene che
nell'impugnata decisione sarebbero state erroneamente applicate le regole
dell'accessione, giacche', a suo giudizio, con la costruzione su suolo
altrui si puo' anche determinare la coesistenza di due distinte proprieta'
(sulla costruzione e sul suolo), specialmente quando il proprietario del
terreno non si valga della facolta' di richiedere giudizialmente
l'estensione della proprieta' anche alla costruzione e questa venga
usucapita dal terzo. La prova della possibilita' di questa coesistenza si
trarrebbe, secondo la ricorrente, anche dal fatto che, nella specie,
l'ufficio delle imposte aveva accettato, in relazione alle suddette
construzioni, il pagamento dell'imposta di successione da parte degli
eredi del soggetto che le aveva costruite (T. F.), nonche' dalla trascrizione
della denuncia di successione e dalla "voltura" catastale dei cespiti a
favore degli eredi del T. La ricorrente denuncia, inoltre, l'ambiguita'
della condotta dell'Amministrazione Finanziaria, che di fatto intendeva
riscuotere l'imposta per entrambe le successioni, e la
contraddittoria motivazione della decisione impugnata che, per rigettare la
domanda di revocazione, prima aveva escluso che le due successioni
riguardassero le stesse costruzioni e poi, sul presupposto di tale
identita', aveva applicato il principio della accessione.
Col secondo motivo, la ricorrente rileva l'insufficiente motivazione della
decisione sul punto relativo all'identita' degli immobili caduti nelle due
successioni, sostenendo che corrispondevano esattamente i numeri del foglio
catastale e del mappale e che l'identita' era stata confermata dai documenti
e dalle perizie prodotti in giudizio.
Col terzo motivo, lamenta la violazione delle norme relative all'imposta
sulle successioni, le quali non consentono che la tassa in questione possa
essere pagata due volte.
I tre motivi vanno esaminati congiuntamente data la loro stretta
connessione.
Il ricorso e' infondato.
Premesso che la Commissione Tributaria Centrale, per aver proceduto al
riesame della questione (che aveva gia' formato oggetto di una precedente
decisione), deve, evidentemente, aver ritenuto ricorrenti, nel caso di
specie, gli estremi di cui all'articolo 395 cod. proc. civ. la Corte osserva
che, a norma degli articoli 934 e segg. cod. civ., in tema di accessione,
"qualunque … costruzione … esistente sopra o sotto il suolo appartiene
al proprietario di questo …… salvo che risulti diversamente dal titolo o
dalla legge". Cio' significa che la proprieta' della costruzione, da parte
del proprietario del suolo, viene acquistata automaticamente, senza che sia
necessaria una sua manifestazione di volonta' e, tanto meno, una richiesta
giudiziale in tal senso. Idonei ad impedire l'automatica estensione del
diritto di proprieta' alla costruzione possono essere soltanto un'apposita
disposizione della legge o, dice la norma, "il titolo", ossia l'atto con il
quale, ai sensi dell'articolo 952 cod. civ. , il proprietario del suolo
autorizza il terzo a costruire e a mantenere al di sopra del suolo una
costruzione e ad acquistarne la proprieta'.
Conseguentemente, allorche', come nel caso di specie, non ricorra una di
queste cause di impedimento dell'acquisto della proprieta' per accessione,
correttamente la proprieta' delle costruzioni eseguite su suolo altrui e'
attribuita al proprietario del terreno. Ne', a tal fine, ha rilievo la
circostanza che gli eredi del terzo abbiano trascritto a proprio favore la
denuncia di successione relativa alla costruzione ed ottenuto le volture
catastali a proprio nome, non costituendo tali operazioni (trascrizioni,
voltura) fatti idonei a determinare il trasferimento della proprieta'.
Diversa rilevanza avrebbe avuto la prova dell'avvenuta usucapione del
diritto, da parte del terzo costruttore, in epoca anteriore all'apertura
della successione. Ma di un acquisto della proprieta' della costruzione a
titolo originario, la ricorrente ha fatto menzione soltanto nei motivi del
ricorso per cassazione, non avendo mai dedotto, nei precedenti gradi, che il
terzo, dopo la costruzione, l'aveva posseduta per il tempo e con le
modalita' indispensabili per usucapirla. Tale profilo del primo motivo di
ricorso e' pertanto, innammissibile. L'infondatezza del primo, rende
superfluo l'esane dei due successivi motivi di ricorso, apparendo del tutto
irrilevante che, in relazione a quelle stesse costruzioni, l'erede del terzo
avesse gia' spontaneamente pagato l'imposta di successione. Invero anche
un'eventuale insufficiente motivazione della decisione impugnata nella parte
in cui ha ritenuto non provato che l'erede del terzo avesse pagato l'imposta
di successione proprio per quelle stesse costruzioni, non costituirebbe per
le gia' esposte ragioni, motivo sufficiente per escludere l'operativita' del
principio dell'accessione. Cosi' come irrilevante e' a tal fine, pure il
prospettato rischio di duplicazione dell'imposta, considerato che
all'incoveniente l'Amministrazione Finanziaria puo' agevolmente rimediare
procedendo su istanza dell'interessato, alla restituzione dell'imposta
indebitamente percepita da un soggetto che non puo' essere qualificato erede
delle costruzioni, per il motivo che le stesse giuridicamente, non
appartenevano al suo dante causa defunto.
Il ricorso deve quindi, essere rigettato con conseguente condanna della
ricorrente, al pagamento delle spese processuali.

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