Sentenza del 12/06/1987 n. 5135 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

SUCCESSIONI ATTIVO EREDITARIO TERRENO CON COSTRUZIONE ACCESSIONE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PROPRIETARIO DEL TERRENO COMPETE

La proprieta' delle costruzioni eseguite su suolo altrui, per il principio dell'accessione, compete automaticamente al proprietario del suolo a meno che non ricorra una delle cause di impedimento previste dall'art. 952 c.c.; pertanto, la proprietaria del suolo verra' ricompreso nell'attivo ereditario anche l'edificio costruito sullo stesso e dovra' corrispondere l'imposta relativa.


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In tema di imposta di registro con riguardo al trasferimento (nel caso di specie, per donazione) di un suolo, la presunzione (prevista all'art. 24 del D.P.R. n. 131/1986) di trasferimento delle accessioni (salvo che siano state escluse espressamente) all'acquirente dell'immobile comporta il trasferimento anche del fabbricato costruito sul suolo. La predetta presunzione non puo' considerarsi vinta, qualora si dimostri che il fabbricato e' stato costruito dal donatario acquirente, tenuto cconto che il fabbricato costruito sul suolo appartiene, per il principio di accessione di cui all'art. 934 cod. civ., al soggetto che risulta formalmente proprietario di quest'ultimo.

La decadenza dalle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta' contadina che, a norma dell'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, colpisce l'acquirente il quale, prima del termine decennale stabilito, "aliena volontariamente" il bene acquistato, si verifica anche nel caso in cui l'alienazione sia disposta dall'erede del beneficiario. Piu' in particolare, poiche' l'erede succede al "de cuius" a titolo universale, subentrando anche nella specifica situazione giuridica soggettiva passiva di divieto di alienazione del bene nel detto termine, a nulla rileva che la vendita sia stata determinata dall'impossibilita' per l'erede di provvedere alla coltivazione del fondo, potendo costituire causa di forza maggiore escludente la decadenza soltanto un evento che agisca in senso assoluto ed oggettivo, come causa esterna non imputabile al contribuente. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta di registro con riguardo alla vendita di un suolo, la presunzione prevista all'art. 24 del d.P.R. n. 131/1986 di trasferimento delle accessioni all'acquirente dell'immobile, salvo che siano state escluse espressamente dalla vendita, comporta il trasferimento anche del fabbricato costruito sul suolo, e non puo' ritenersi vinta quando le parti abbiano escluso dalla vendita il fabbricato concordemente dichiarando che la proprieta' dello stesso gia' appartiene all'acquirente, atteso che in considerazione del fatto che il fabbricato costruito sul suolo appartiene, per il principio di accessione di cui all'art. 934 cod. civ., al soggetto che risulta formalmente proprietario di quest'ultimo, e' necessario che, con lo stesso atto di trasferimento del suolo, il venditore abbia riservato a se' stesso o ad altri la proprieta' del fabbricato, cosi' costituendo sull'immobile alienato un diritto di proprieta' superficiaria a favore proprio o di terzi, ai sensi dell'art. 952 cod. civ.. (*) Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di imposta di registro con riguardo alla vendita di un suolo, la presunzione prevista all'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 di trasferimento delle accessioni all'acquirente dell'immobile, salvo che siano state escluse espressamente dalla vendita, comporta il trasferimento anche del fabbricato costruito sul suolo, e non puo' ritenersi vinta quando le parti abbiano escluso dalla vendita il fabbricato concordemente dichiarando che la proprieta' dello stesso gia' appartiene all'acquirente, atteso che in considerazione del fatto che il fabbricato costruito sul suolo appartiene, per il principio dell'accessione (art. 934 cod. civ.), al soggetto che risulta formalmente proprietario di quest'ultimo, e' necessario che, con lo stesso atto di trasferimento del suolo, il venditore abbia riservato a se' stesso o ad altri la proprieta' del fabbricato, cosi' costituendo sull'immobile alienato un diritto di proprieta' superficiaria a favore proprio o di terzi, ai sensi dell'art. 952 cod. civ..

La domanda di condono fiscale riferita esclusivamente ad una parte del debito d'imposta (valore del solo diritto a costruire) e non al "valore presunto dall'ufficio del registro" (comprensivo di altre voci imponibili quali: la quota suolo e le costruzioni su di esso eseguite) non opera gli effetti estintivi del giudizio, ai sensi degli artt. 10 e 11 del dl 660/73, pendenti dinanzi al giudice ordinario, ne' contrasta con gli artt. 3 e 53 della costituzione. Il contratto che esclude il principio di applicabilita' dell'accessione e che stabilisce, senza successivo atto di divisione, l'acquisto automatico di proprieta' separate e gia' definite, costituisce contratto di costituzione reciproca di diritti di superficie al quale non e' applicabile l'art. 14 L. 2/7/49 n. 408.

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