La proprieta' delle costruzioni eseguite su suolo altrui, per il principio dell'accessione, compete automaticamente al proprietario del suolo a meno che non ricorra una delle cause di impedimento previste dall'art. 952 c.c.; pertanto, la proprietaria del suolo verra' ricompreso nell'attivo ereditario anche l'edificio costruito sullo stesso e dovra' corrispondere l'imposta relativa.