Sentenza del 12/07/2018 n. 18398 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE DICHIARAZIONE - CONTROLLO EX ART 36 BIS DEL DPR N 600 DEL 1973 - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA - AVVISO CD BONARIO - NECESSITÀ

In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo.

Massima tratta dal CED della Cassazione


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000.

In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nell'ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della L. n. 311 del 2004, l'ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo.

In tema di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente nei casi di liquidazione "cartolare" che si basa sul mero controllo documentale di dati direttamente riportati in dichiarazione dal contribuente.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema d'imposte sui redditi, l'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all'Amministrazione finanziaria di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, senza previa emissione dell'avviso di accertamento, quando la maggiore imposta risulti dovuta sulla base dei meri dati numerici esposti nella dichiarazione del contribuente, mentre è obbligatoria l'emissione dell'avviso di accertamento parziale, ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora il maggiore reddito si evinca dai dati dell'anagrafe tributaria; tuttavia, il contribuente non ha interesse a dolersi del ricorso, in luogo della liquidazione automatizzata, a tale ultima procedura, che costituisce una maggiore garanzia.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, puo' essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi, con conseguente formazione di preclusioni in forza dell'omesso esercizio, nel termine di decadenza, del diritto di impugnazione, sicche' devono considerarsi rapporti irretrattabilmente conclusi quelli in cui, in caso di versamento diretto, non sia stata presentata istanza di rimborso nel termine previsto dall'art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973. La disciplina prevista dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ha portata generale e, quindi, e' anche applicabile nell'ipotesi di eccedenza di versamento riportata ma non computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo, mentre il potere, conferito all'ufficio finanziario dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, di rettificare gli errori commessi dal contribuente in sede di dichiarazione, al fine della liquidazione dell'imposta effettivamente dovuta, trova un limite nella esigenza che la rettifica avvenga sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione stessa e dai relativi allegati. *Massima redatta dal Sevizio di documentazione Economica e Tributaria.

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