Sentenza del 09/03/2005 n. 5109 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

                      Svolgimento del processo  

 1. La  S.r.l.  H.E.  pagava, per gli anni dal 1993 al 1997 compresi, l'Ici  

sulla base dei valori risultanti dalla contabilita'. Peraltro il fabbricato
risultava iscritto in catasto dal 1977 alla cat. D2 con attribuzione di
rendita. Nel giugno 1992 la societa', avendo eseguito interventi di
ristrutturazione, effettuava denuncia di variazione e la rendita veniva
attribuita nel febbraio 1998. La societa', nel presupposto che la detta
variazione di rendita, effettuata su sua denuncia, avesse effetto a partire
dal 1992, chiedeva il rimborso dell'ICI versata in piu' per gli anni
menzionati; domanda che veniva respinta dal Comune a motivo che il rimborso
e' previsto solo per i fabbricati il cui valore, ai fini ICI viene
dichiarato sulla base della rendita di fabbricati similari.
2. La societa' E… proponeva ricorso alla Commissione tributaria
provinciale, la quale lo accoglieva. Proponeva appello il Comune di Cervia,
deducendo che il fabbricato in questione in realta' non esisteva piu', tanto
che l'unita' immobiliare di cui a foglio 43, mapp. 1099 era stata soppressa
e sostituita con una nuova unita' (foglio 43, mapp. 656 sub a) mai censita
a' in catasto prima del 10 giugno 1992; che a sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 il Comune e' obbligato ad eseguire rimborso, a
seguito dell'attribuzione di rendita, definitiva soltanto per i fabbricati
il cui valore sia stato dichiarato con riferimento alla rendita di
fabbricati "similari".
3. La Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello cosi'
motivando:
- trattasi di fabbricato censito in cat. D2, al quale e' stata
attribuita rendita definitiva nel febbraio 1998;
- fino a detto anno la dichiarazione doveva essere fatta sulla base
del valore contabile;
- l'Ici ipoteticamente versata in piu' non puo' essere rimborsata,
posto che l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992 prevede
che solo per i fabbricati di cui al comma 4 dell'art. 5 il Comune deve
disporre il rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al valore
desunto dalla rendita catastale.
Ha proposto ricorso per Cassazione la societa' H.E., deducendo tre
motivi.
La controparte non si e' costituita.

                         Motivi della decisione  

 4. Col  primo  motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa  

applicazione, a sensi dell'art. 360, n. 3, del codice di procedura civile,
dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, sotto il profilo che l'immobile in
questione era dotato di rendita sia pure inadeguata ed inattuale, onde in
nessun caso poteva essere dichiarato ai fini ICI il valore contabile.
5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione, a sensi dell'art. 360, n. 3, del codice di procedura
civile, dell'art. 3 del detto D.Lgs. n. 504/1992, norma attinente ai
fabbricati non iscritti in catasto.
6. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, a sensi dell'art. 360, n. 3, del codice di procedura civile,
dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992 e omessa, contraddittoria ed
insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, ex art. 360
n. 5, del codice di procedura civile, per avere la Commissione tributaria
regionale ritenuto non applicabile l'istituto del rimborso al caso in esame,
in cui una variazione dichiarata nel 1992 era stata recepita in un atto di
attribuzione di rendita del 1998.
7. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto
strettamente connessi tra loro. Essi risultano fondati e vanno accolti.
8. L'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 prevede che la base imponibile
dell'ICI e' costituita dal valore dell'immobile. Se l'immobile e' iscritto
in catasto, il valore e' dato dalla rendita moltiplicata per determinati
coefficienti. Se di tratta (comma 3) di fabbricato del gruppo D non iscritto
in catasto e posseduto da un'impresa, il valore e' quello "contabile" o "di
libro". Se si tratta (comma 4) di fabbricati diversi da quelli di cui al
comma 3 (ossia non di categoria D o non posseduti da imprese) non iscritti
in catasto, nonche' di fabbricati per i quali sono intervenute variazioni
permanenti, anche se dovute ad accorpamento di unita' immobiliari, che
influiscono sulla determinazione della rendita, il valore e' determinato
sulla base della rendita dei fabbricati "similari" gia' iscritti. Se la
dichiarazione attiene a fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5 - cioe'
fabbricati dichiarati secondo la rendita di fabbricati "similari" - il
Comune richiede all'UTE la rendita e provvede, entro l'anno successivo, ai
conguagli conseguenti, vale a dire liquidazione della maggiore ICI o
rimborso dell'Ici pagata in piu'.
9. Si pone il problema interpretativo se la previsione del rimborso
nella sola ipotesi di rendita provvisoriamente determinata con riguardo ai
fabbricati "similari" sia esaustiva della fattispecie del rimborso, oppure
se esista un principio generale secondo il quale, in caso di erronea
determinazione del valore ai fini ICI, il contribuente abbia diritto al
rimborso. La questione si collega poi ad altra, se l'attribuzione della
rendita abbia valore dichiarativo o costitutivo, nel caso in cui essa sia
avvenuta su denuncia di variazione da parte del contribuente.
10. Va immediatamente sottolineato come la previsione di un rimborso da
parte del comune, contenuta nell'art. 11, comma 1, del citato D.Lgs. n. 504/1992, evidenzi l'iniziativa di ufficio la quale deve essere assunta
dall'ente locale sulla base dell'attribuzione della rendita entro termini
stabiliti. L'interpretazione "a contrario" (il rimborso e' previsto solo
dall'art. 11, "ergo" non trova ingresso per alcuna delle altre ipotesi di
pagamento ultroneo dell'Ici) e' di per se' opinabile e non probante. Invero,
esiste nell'ordinamento giuridico un principio generale secondo il quale
ogni pagamento indebito legittima una richiesta di restituzione e cio' e'
tanto piu' vero in materia fiscale, in cui la giurisprudenza ha affermato da
tempo come l'errore nella dichiarazione legittimi sempre il contribuente a
chiedere il rimborso. Nel caso in esame, il fatto che la societa' H.E. non
abbia denunciato un valore di fabbricato "similare", dopo avere dichiarato
le variazioni all'UTE, ma abbia fatto ricorso al valore di libro non appare
decisivo per escludere che essa abbia diritto ad un rimborso dell'Ici pagata
in piu'.
11. Il quesito di diritto si sposta quindi sulla natura dell'atto di
attribuzione o di modificazione della rendita catastale, sulla base di
variazioni eseguite dal contribuente, da lui denunciate ed accertate
dall'UTE o Agenzia del Territorio. Nella fattispecie, e' pacifico e
incontestato che il compendio immobiliare preesisteva al 1977, era iscritto
in catasto da tale anno con una rendita, era stato oggetto di variazioni
(con sostituzione del mappale) denunciate nel 1992, a fronte delle quali nel
1998 l'UTE aveva accertato una nuova rendita.
12. Sulla natura e portata dell'attribuzione di rendita esistono due
recenti pronunce di questa Corte di Cassazione, entrambe nel senso che la
rendita e' costituiva e non retroagisce rispetto all'anno in cui viene
attribuita. La sentenza n. 21653/2004 in data 16 novembre 2004 ha affermato
che il legislatore non ha ritenuto di prevedere alcun rimborso di imposta
per i proprietari di immobili costituiti da imprese che li hanno costruiti
contabilizzando i relativi costi; con la conseguenza che in caso di ritardo
dell'Amministrazione finanziaria nell'attribuzione della rendita il
contribuente avrebbe dovuto avvalersi di tutti i rimedi previsti dal
legislatore in caso di ritardo dell'Amministrazione Finanziaria
nell'esecuzione di atti di ufficio.
13. La sentenza n. 24235 in data 30 dicembre 2004 si basa essenzialmente
sulla natura costitutiva e non dichiarativa del provvedimento di
attribuzione della rendita, sottolineando come le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 non offrano spunti per ritenere dichiarativa l'attribuzione stessa.
Rilevante ai fini Ici e' non la semplice iscrizione in catasto, bensi'
l'iscrizione con attribuzione di rendita; e' irrilevante che l'immobile
fosse gia' censito. Non potendo l'attribuzione di rendita retroagire, per
gli anni anteriori alla sua notifica opera il criterio del "valore
contabilizzato", inderogabile e vincolante.
14. Tale ratio decidendi appare a questo collegio suscettibile di
meditato riesame, alla luce della normativa vigente. Quando, come nella
presente fattispecie, e' pacifico che l'attribuzione di una rendita avvenuta
nel 1998 costituisce il recepimento di variazioni denunciate
dall'esecutore-proprietario nel 1992, appare intuitivamente difficile
attribuire valore costitutivo all'attribuzione della rendita stessa e non
valore ricognitivo-dichiarativo di variazioni intervenute da tempo. Ma il
dato normativo il quale, come si esprime il precedente n. 24235/2004, appare
dimostrare la natura dichiarativa e non costituiva dell'attribuzione di
rendita emerge proprio dal testo dell'art. 11, comma 1, avvenuta e
comunicata la nuova rendita, il comune provvede al recupero della maggiore
Ici dovuta senza applicazione delle sanzioni; ovvero ai rimborso
dell'imposta versata in eccesso con interessi. Quanto dire che la rendita,
una volta determinata, fa retroagire i suoi effetti alla data della
richiesta e quindi ha natura dichiarativa e comunque effetto retroattivo.
15. Nella specie, la societa' H.E. avrebbe dovuto dichiarare la rendita
di fabbricato "similare" e non il valore contabile, ex art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992. Non avendolo fatto, ed avendo invece pagato l'Ici sulla
base del valore di libro, e' incorsa in errore. L'errore legittima il
contribuente a richiedere il rimborso, a prescindere dalla specifica
previsione di cui all'art. 11, attinente alle potesta' del comune da
esercitarsi di ufficio.
16. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra
sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, la quale decidera' il
merito della controversia sulla base dei principi che precedono e
provvedera' anche in ordine alle spese del processo di cassazione.

                                  P.Q.M.  

 La Corte  suprema  di  Cassazione  accoglie  il ricorso; cassa la sentenza  

impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale dell'Emilia Romagna.

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