In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), in base al principio generale secondo il quale ogni pagamento indebito legittima una richiesta di restituzione, il contribuente ha diritto al rimborso in tutte le ipotesi di versamento di somme non dovute, senza che, in contrario, assuma rilievo il fatto che l'art. 11, comma primo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, preveda il rimborso nella sola ipotesi - disciplinata dall'art. 5, comma quarto, dello stesso D.Lgs - di pagamento dell'imposta effettuato sulla base del valore dell'immobile provvisoriamente determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari, atteso che il citato art. 11 attiene esclusivamente all'obbligo del comune di provvedere d'ufficio. *Massima tratta dal CED della Cassazione.