Sentenza del 09/03/2005 n. 5109 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI - SOMME VERSATE IN ECCEDENZA - DIRITTO DEL CONTRIBUENTE AL RIMBORSO - LIMITAZIONE AL SOLO CASO ESPRESSAMENTE RICHIAMATO DALL'ART 11 COMMA PRIMO DEL DLGS N 504 DEL 1992 DI VERSAMENTO IN BASE A VALORE PROVVISORIAMENTE DETERMINATO CON RIGUARDO A RENDITA DI FABBRICATI SIMILARI - ESCLUSIONE - DIRITTO AL RIMBORSO IN OGNI IPOTESI DI PAGAMENTO INDEBITO SUSSISTENZA - FONDAMENTO

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), in base al principio generale secondo il quale ogni pagamento indebito legittima una richiesta di restituzione, il contribuente ha diritto al rimborso in tutte le ipotesi di versamento di somme non dovute, senza che, in contrario, assuma rilievo il fatto che l'art. 11, comma primo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, preveda il rimborso nella sola ipotesi - disciplinata dall'art. 5, comma quarto, dello stesso D.Lgs - di pagamento dell'imposta effettuato sulla base del valore dell'immobile provvisoriamente determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari, atteso che il citato art. 11 attiene esclusivamente all'obbligo del comune di provvedere d'ufficio. *Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Il diritto alla restituzione dell'IVA erroneamente versata, in relazione ad operazione di cessione di azienda assoggettabile alla sola imposta di registro, sorge con il versamento trattandosi di pagamento indebito sin dall'origine, sicché è da tale data che decorre il termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso, di cui all'art. 16, comma 6, del d.P.R. n. 636 del 1972 ("ratione temporis" vigente), il cui mancato rispetto è rilevabile anche "ex officio" dal giudice, in quanto posto a tutela di diritti patrimoniali indisponibili della P.A. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la pendenza del giudizio tributario avente ad oggetto la contestazione, da parte del contribuente, dell'imposta di registro vantata dall'Amministrazione finanziaria configurasse un impedimento giuridico all'esercizio del diritto al rimborso). Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, (applicabile "ratione temporis"), la notifica, da parte dell'ente locale, dell'avviso di accertamento in rettifica rispetto all'imposta versata dal contribuente, deve essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato eseguito il versamento d'imposta, non potendo giustificarsi l'applicazione di un maggior termine in disposizioni regolamentari comunali che, in quanto fonti di grado secondario, non possono derogare alla norma primaria di riferimento.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di imposta di registro, l'art. 52, comma quarto del d.P.R. n. 131 del 1986 non attribuisce al contribuente il diritto di ottenere, in ogni caso, la determinazione della base imponibile tramite il meccanismo di calcolo di cui al combinato disposto degli art. 51 e 52 del citato d.P.R., atteso che la norma sopra citata non ha inteso individuare, per gli immobili, una base imponibile diversa dal valore venale del bene, ma ha introdotto, per converso - al fine di ridurre le controversie tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, - una mera preclusione al potere di accertamento dell'Amministrazione stessa qualora nell'atto venga indicato almeno un valore non inferiore a quello ottenibile con il procedimento di valutazione cosiddetto "automatica". Ne consegue che, se il contribuente indichi un valore superiore, non puo' poi legittimamente richiedere che l'imposta venga commisurata al valore individuale attraverso il procedimento automatico predetto. (Cfr. Corte Cost., ord. n. 285 del 2000). *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta di registro e nel caso in cui il contribuente che abbia acquistato un immobile privo di rendita catastale dichiari di volersi avvalere - ai sensi dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge n. 154 del 1988 - del criterio di valutazione automatica, con il conseguente atto di liquidazione l'Ufficio si limita ad operare sulla base dell'assegnazione della rendita da parte dell'UTE il quale non esercita alcun potere di accertamento, ma svolge un'attivita' d'informazione, frutto di un semplice calcolo matematico. Ne consegue che, in tal caso, l'Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di accertamento, in assenza di alcuna rettifica. Ne consegue altresi' che il termine di decadenza biennale di cui all'art. 76, primo comma bis del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, previsto per le sole ipotesi in cui l'ufficio abbia proceduto ad accertamento del "valore venale", di cui all'art. 52, comma primo bis del medesimo testo unico sull'imposta di registro, non riguarda le liquidazioni effettuate in base a valori catastali, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 52, per le quali e' previsto il piu' ampio termine di decadenza triennale previsto dal successivo secondo comma, lett. a) del medesimo art. 76, che trova fondamento nella circostanza che la valutazione automatica degli immobili richiede una necessaria attivita' di istruttoria per l'attribuzione della rendita catastale con adempimenti scadenzati nel tempo. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Il rimborso della somma, erroneamente versata in eccesso rispetto a quella effettivamente dovuta per ritenute operate in qualita' di sostituto d'imposta, deve essere richiesto all'Amministrazione Finanziaria nel termine di diciotto mesi, previsto, a pena di decadenza, dall'art.38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, senza che, in mancanza di apposita tempestiva istanza, possa trovare applicazione l'art. 41, primo comma, del citato d.P.R., disciplinate il rimborso d'ufficio, trattandosi di normativa applicabile, per espressa previsione, ai casi, in cui l'anomalia, costituente il presupposto del rimborso, sia riconducibile a responsabilita' dell'Ufficio delle imposte. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

ICI - BASE IMPONIBILE - FABBRICATO ISCRITTO IN CATASTO NEL GRUPPO D CON ATTRIBUZIONE DI RENDITA - DENUNCIA DI VARIAZIONI PERMANENTI SUCCESSIVA ATTRIBUZIONE DI NUOVA RENDITA - NATURA DICHIARATIVA CON EFFETTO RETROATTIVO - CONFIGURABILITA' - CONSEGUENZE - DIRITTO DEL CONTRIBUENTE AL RIMBORSO DELL'IMPOSTA PROVVISORIAMENTE VERSATA IN ECCEDENZA - SUSSISTENZA - VERSAMENTO EFFETTUATO IN BASE AL VALORE "CONTABILE" ANZICHE' CON RIGUARDO ALLA RENDITA DI FABBRICATI SIMILARI - RILEVANZA - ESCLUSIONE

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa a fabbricato iscritto in catasto nel gruppo D con attribuzione di rendita, qualora il contribuente denunci l'intervento di variazioni permanenti influenti sull'ammontare della rendita, alla successiva attribuzione della nuova rendita deve riconoscersi valore non costitutivo, bensi' ricognitivo-dichiarativo, con efficacia retroattiva, con conseguente diritto del contribuente al rimborso di quanto provvisoriamente versato in eccedenza, a nulla rilevando che tale versamento sia stato eseguito sulla base del valore "contabile", anziche', come prescritto dall'art. 5, comma quarto, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con riferimento alla rendita di fabbricati similari. *Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), in base al principio generale secondo il quale ogni pagamento indebito legittima una richiesta di restituzione, il contribuente ha diritto al rimborso in tutte le ipotesi di versamento di somme non dovute, senza che, in contrario, assuma rilievo il fatto che l'art. 11, comma primo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, preveda il rimborso nella sola ipotesi - disciplinata dall'art. 5, comma quarto, dello stesso D.Lgs - di pagamento dell'imposta effettuato sulla base del valore dell'immobile provvisoriamente determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari, atteso che il citato art. 11 attiene esclusivamente all'obbligo del comune di provvedere d'ufficio. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, consente al contribuente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull'unita' immobiliare ed aventi rilevanza sull'ammontare della rendita catastale, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta, costituita da quella dei fabbricati similari. Cio' non esclude, tuttavia, l'obbligo del contribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatastamento, alla luce degli eventi sopravvenuti, modificativi della rendita catastale preesistente. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta di registro, l'applicazione del criterio di valutazione automatica degli immobili, di cui all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con preclusione del potere dell'ufficio di effettuare l'accertamento in rettifica, e' subordinata alle condizioni costituite dalla presentazione di un'esplicita istanza del contribuente di volersi avvalere di tale criterio, dalla circostanza che l'immobile sia dotato di rendita catastale e, se si tratta di terreno, non sia edificabile, nonche' dalla espressa indicazione di un valore del bene, alla data dell'atto, non inferiore a quello desunto dai valori parametrici catastali e dai coefficienti di riferimento. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta di registro, la disposizione di cui all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - la quale preclude all'ufficio finanziario il potere di accertare un valore venale superiore se il valore dell'immobile, iscritto in catasto con attribuzione di rendita, sia stato dichiarato in misura non inferiore all'importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento e il risultato di tale operazione per i moltiplicatori ivi previsti, e che, in virtu' della norma transitoria di cui all'art. 79 del citato d.P.R., si applica anche agli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore del d.P.R. medesimo, sia pendente controversia -, non si applica ai detti atti anteriori nell'ipotesi in cui il contribuente abbia dichiarato un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione del menzionato criterio automatico di valutazione, ancorche' abbia chiesto al giudice di giovarsi della nuova normativa. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta di registro, l'applicazione del criterio di valutazione automatica degli immobili, di cui all'art. 52, quarto comma TU 26 aprile 1986, n. 131, con preclusione del potere dell'ufficio di effettuare l'accertamento in rettifica, e' subordinata ad alcune condizioni, costituite dalla presentazione di un'esplicita istanza del contribuente di volersi avvalere di tale criterio, della circostanza che l'immobile sia dotato di rendita catastale e non sia edificabile, nonche' dalla espressa indicazione di un valore del bene, alla data dell'atto, non inferiore a quello desunto dai valori parametrici catastali e dai coefficienti di riferimento. In termini v. Cass. 18 marzo 2002 n.3927 e 7 giugno 2002 n. 8267. * Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica Tributaria.

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