Sentenza del 10/03/1982 n. 1540 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

IRPEF REDDITI FONDIARI DA TERRENI REDDITI D'IMPRESA IMPRESA AVICOLA QUALIFICAZIONE AI FINI TRIBUTARI

L'impresa avente come oggetto la commercializzazione della carne da pollame allevato da un'altra impresa deve considerarsi commerciale e non agricola, in quanto la predetta attivita' non e' svolta in collegamento funzionale con la coltivazione di un fondo.


Sentenze in tema

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In tema di imposte sui redditi, l'attività' di allevamento del bestiame può essere ricondotta alla previsione della L. n. 70 del 1975, art. 29, comma 2, lett. b) e può quindi essere considerata agricola se l'allevamento e' effettuato con mangimi ottenuti, almeno per un quarto di quelli necessari per l'alimentazione del bestiame, dai terreni dell'azienda.

In tema di IVA, perche' l'attivita' di allevamento di animali possa fruire del regime agevolativo previsto per le imprese agricole dall'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, occorre che essa si svolga nel quadro di un'attivita' legata al fondo. Ne consegue che anche l'ingrassamento puo' essere qualificato come attivita' agraria se e' direttamente collegato con lo sfruttamento della capacita' produttiva del fondo nei limiti della sua potenzialita' agricola. A tale fine, occorre verificare volta per volta le concrete modalita' di attuazione dell'attivita' di cui si tratta, per stabilire se la cura e l'alimentazione degli animali finalizzate alla crescita ed all'ingrasso, assumano o meno carattere accessorio e strumentale rispetto alla vendita dei medesimi ed in quale misura esse incidano nel ciclo dell'allevamento.* ----- * Massima tratta dal CED della Cassazione.

La nozione di impresa agricola richiede l'esercizio di un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse; non possono, quindi, costituire oggetto d'impresa agricola fondi non coltivati. Pertanto, la circostanza che un appezzamento di terreno (collegato ad altri in un unico corpo) e' concesso in mezzadria non consente di ritenere avvenuta nell'esercizio di impresa, con conseguente assoggettamento ad IVA, la cessione di altri fondi (per di piu', nel caso di specie, con una superficie pari ai 9/10 dell'intero complesso) non coltivati e, quindi, non oggetto di attivita' agraria.* ----- * Massima tratta dal CED della Cassazione.

Deve essere qualificato come agrario il reddito di un'impresa di allevamento di bestiame il cui mangime possa essere ricavato anche solo potenzialmente per oltre un quarto dai terreni di pertinenza dell'impresa stessa; non e' percio' escluso che possa assumere natura agricola l'attivita' di ingrassamento di animali acquistati altrove gia' adulti e destinati alla rivendita dopo una sosta piuttosto breve nel fondo (cosiddetta "macellazione differita").

In tema di imposte sui redditi, l'applicazione del regime agricolo al reddito derivante dalla cessione di energia elettrica prodotta con un impianto fotovoltaico è subordinata alla qualificazione dell'attività di produzione come attività agricola accessoria.

Affinché l'attività possa qualificarsi come tale è necessario che l'impianto fotovoltaico insista su un fondo utilizzato per l'attività agricola e che la coltivazione sia anteriore alla costruzione dell'impianto.

In difetto, il reddito derivante dalla produzione e cessione dell'energia elettrica deve essere ricompreso nel reddito d'impresa ed è soggetto a regime ordinario.

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