Sentenza del 26/11/2014 n. 25116 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE - TRIBUTI DOVUTI DAL "DE CUIUS" - CARTELLA DI PAGAMENTO - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEGLI EREDI - DEDUZIONE DELL'ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO - LIMITE DELLA LORO RESPONSABILITÀ - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE

In tema di contenzioso tributario, non spetta all'Amministrazione finanziaria provare la decadenza del contribuente dall'accettazione con beneficio per mancata tempestiva redazione dell'inventario, ma è il contribuente, che invochi la limitazione della sua responsabilità, che deve dimostrare di possedere tutti i requisiti per godere della qualità di erede con beneficio d'inventario, trattandosi di qualità subordinata alla preesistenza o tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice. Massima tratta dalla Cassazione


Sentenze in tema

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Ai sensi dell'art. 521 c.c., la rinuncia all'eredità, per effetto della sua caratteristica retroattività al momento dell'apertura della successione rende il chiamato all'eredità non responsabile del debito tributario del defunto, anche se la rinuncia intervenga dopo che, in epoca successiva all'apertura della successione, venga notificato un avviso di liquidazione, il quale sia poi divenuto definitivo per mancata impugnazione. L'Amministrazione finanziaria che intenda far valere l'intervenuta accettazione tacita deve fornirne la prova. Il chiamato all'eredità, che abbia validamente rinunciato all'eredità, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione - che non costituisce accettazione - in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.

In materia tributaria, l'assunzione delle obbligazioni del "de cuius" richiede l'accettazione dell'eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché, seppure intervenuta tardivamente la rinuncia alla eredità ed omessa la rettifica della dichiarazione di successione, prevista dall'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990, l'assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari.

In materia tributaria, l'assunzione delle obbligazioni del "de cuius" richiede l'accettazione dell'eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché, seppure intervenuta tardivamente la rinuncia alla eredità ed omessa la rettifica della dichiarazione di successione, prevista dall'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990, l'assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari. Tuttavia la rinuncia tardiva, senza rettificazione della dichiarazione di successione, legittimando l'Amministrazione finanziaria a notificare l'atto impositivo, impone al contribuente la costituzione in giudizio e l'onere di provare la sua estraneità ai debiti ereditari tributari, gravando sulla parte pubblica la prova della decadenza dal diritto di esercizio di una valida rinuncia.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In caso di decesso della parte nel corso del giudizio, il ricorrente per Cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato per effetto della sola apertura della successione. In particolare in tema di obbligazioni tributarie, grava sull'Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato, per potere esigere l'adempimento dell'obbligazione del suo dante causa. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema d'IVA e con riferimento agli acquisti intracomunitari, l'applicazione del meccanismo d'inversione contabile comporta che la violazione degli formali di contabilità e dichiarazione, pur non impedendo l'insorgenza del diritto di detrazione, del quale sussistano i requisiti sostanziali in testa al concessionario, incide sul suo esercizio, potendo provocare la decadenza da esso allorché il contribuente, pur essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell'IVA a monte entro il termine previsto dalla legge.

(Massima tratta dal CED della Cassazione)

Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata, e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato per effetto della sola apertura della successione. Massima tratta dal CED della Cassazione

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