Sentenza del 27/03/2023 n. 80 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata Sezione/Collegio 2
FATTO-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso provvedimento di diniego di definizione agevolata della controversia tributaria relativa a cartella di pagamento per IVA anno 2014, autonomamente impugnata, sul presupposto che la richiesta definizione non avesse ad oggetto atto impositivo non potendosi definire tale la cartella che è atto della riscossione, proponeva ricorso la contribuente "A. srl" rilevando che la cartella di pagamento è un vero e proprio atto impositivo e non un semplice atto della riscossione non essendo il contribuente stato raggiunto da precedente atto impositivo tanto vale anche per la cartella derivante da controllo automatizzato della dichiarazione Chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego. La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, sez 1, in data 05.0721126.01.22 rigettava il ricorso compensando le spese. Propone appello la contribuente eccependo nullità per apparente motivazione in quanto i primi giudici avrebbero riportati le affermazioni dell'Agenzia senza compiutamente contestare le eccezioni proposte con il ricorso introduttivo che ribadiva chiedendone nuovo esame. Chiede l'annullamento del provvedimento di diniego. Con atto in data 13.10.2022 si costituiva in giudizio l'ufficio depositando controdeduzioni con le quali, confutati i motivi d'impugnazione, insiste per la conferma della decisione di primo grado e la conferma del diniego. All'odierna udienza, constata la regolarità delle comunicazioni di trattazione, preso atto delle conclusioni delle parti come desumibili dagli atti, nessuno avendo richiesto trattazione in pubblica udienza la vertenza veniva decisa in Camera di Consiglio.
DIRITTO-MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Diniego di definizione agevolata della controversia va confermata, infatti, l'art. 6 DL. 136/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 136/2018) ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie "in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio", nelle quali "il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore" del medesimo decreto, ossia entro il 24 ottobre 2018 Va osservato che la definizione di cui all'articolo 6 presenta rilevanti differenze rispetto alla pregressa definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dall'art. il DL 50/2017(convertito con modificazioni dalla L. 96/2017) che non era limitata ai giudizi aventi ad oggetto i soli atti impositivi, ma comprendeva anche quelli concernenti gli atti di mera riscossione. II comma dell'articolo 6 prescrive che la definizione agevolata attiene alle controversie pendenti "aventi ad oggetto atti impositivi", vale a dire avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati (12) e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata. L'articolo 6, dunque, limita la definizione agevolata alle controversie inerenti gli atti impositivi, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Pertanto, non sono definibili le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate. AI recupero delle imposte non versate non si provvede, infatti, mediante l'emissione di un atto impositivo che presupponga la rettifica della dichiarazione, ma con un atto di mera riscossione, ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto d'imposta nella dichiarazione, Nel caso in cui l'Ufficio si limiti a determinare l'entità del tributo dovuto, secondo i dati dichiarati dal contribuente stesso, la lite sull'avviso di liquidazione non è definibile. Si fa, infine, presente che la cartella di pagamento, quando è preceduta, come nel caso, da un avviso di accertamento, costituisce atto di riscossione della somma dovuta in base all'avviso stesso e non un autonomo atto impositivo. Non è definibile, pertanto, la lite fiscale promossa con l'impugnazione della cartella preceduta dall'avviso di accertamento. A tanto si aggiunge che nel caso in cui l'Ufficio si limiti a determinare l'entità del tributo dovuto, secondo i dati dichiarati dal contribuente stesso, la lite sull'avviso di liquidazione non è definibile. Una tale situazione si verifica nel caso di controllo automatizzato della dichiarazione da cui risulti un omesso/ritardato versamento delle imposte dovute e dichiarate dallo stesso contribuente. È questo il caso da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella che dopo essere stata impugnata è stata fatta oggetto di richiesta di definizione. Ne consegue riassumendo che la richiesta definizione non è applicabile al caso di specie dal momento che non trattasi di atto impositivo ma di atto della riscossione (cartella di pagamento) conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione che se pure è stata impugnata non risulta sia stata eccepita una mancata notifica dell'atto prodromico. ln ragione della natura della controversia e del comportamento processuale tenuto dalle parti nel corso del giudizio e dell'esito si ritiene possa derogarsi al principio di soccombenza e conseguentemente possano compensarsi tra le parti le spese del grado
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto dalla contribuente. Spese compensate
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