La definizione agevolata di cui all'art. 6, DL n. 136/2018, a differenza della pregressa definizione agevolata (DL n. 50/2017) ha limitato la sua applicazione ai giudizi aventi ad oggetto i soli atti impositivi, ossia gli atti recanti una pretesa tributaria quantificata. Nel caso di specie, la definizione predetta non risulta applicabile, in quanto l'atto impugnato (cartella di pagamento) è un atto di mera riscossione, conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione e che, peraltro, non è stato impugnato per il vizio di mancata notificazione dell'atto prodromico (avviso di accertamento).