Sentenza del 27/03/2023 n. 80 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata Sezione/Collegio 2

Decisioni

  • 000312/2022 - FAVOREVOLE ALL' UFFICIO

Massime

DEFINIZIONE AGEVOLATA - GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO ATTI IMPOSITIVI - IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

La definizione agevolata di cui all'art. 6, DL n. 136/2018, a differenza della pregressa definizione agevolata (DL n. 50/2017) ha limitato la sua applicazione ai giudizi aventi ad oggetto i soli atti impositivi, ossia gli atti recanti una pretesa tributaria quantificata. Nel caso di specie, la definizione predetta non risulta applicabile, in quanto l'atto impugnato (cartella di pagamento) è un atto di mera riscossione, conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione e che, peraltro, non è stato impugnato per il vizio di mancata notificazione dell'atto prodromico (avviso di accertamento).


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di processo tributario, l'impugnazione da parte del contribuente della diffida di pagamento, trattandosi di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è una facoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela e non un onere, con la conseguenza che, in mancanza di essa, la pretesa tributaria non si cristalizza e, pertanto, non è preclusa la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dalla predetta disposizione normativa.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di contenzioso tributario, il contribuente ha la facoltà e non l'onere d'impugnare atti diversi da quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella specie, l'atto di variazione della categoria TARSU, con la cui notifica il ruolo era stato portato a conoscenza), la cui omessa impugnazione non preclude, pertanto, il ricorso avvero il successivo avviso di pagamento, ossia avverso un altro atto non riconducibile al citato art. 19 ma facoltativamente impugnabile in quanto manifestante il rapporto impositivo. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente. Ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione all'avviso non opposto, risulta essere inammissibile. (massima redatta a cura del CeRDEF)

In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente. Ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione all'avviso non opposto, risulta essere inammissibile ai sensi del citato art. 19.

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