Sentenza del 17/10/1991 n. 10510 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 3

Testo

Diritto Il ricorso e' infondato.
Va precisato, in limine, che l'impugnazione e' stata limitata all'omessa
emissione di fatture relativamente all'anno 1989.
Le censure dedotte dal ricorrente riguardano precipuamente i rapporti
intercorsi con i signori C. e N.
Di tali rapporti, tuttavia, non viene contestata l'effettiva natura
giuridica che e' quella d'un contratto di permuta, com'e' stato ritenuto
dall'ufficio Iva di Grosseto ed accertato dal giudice di merito.
Sostiene, pero', il ricorrente che le operazioni esecutive della permuta non
erano ancora state interamente compiute, poiche' se e' vero che il C. ed il
N. avevano trasferito alla societa', della quale egli e' il responsabile,
gli appezzamenti di terreno che formavano oggetto del contratto, e' altresi'
pacifico che la societa' non aveva consegnato ad essi gli appartamenti,
dovuti come controprestazione.
Afferma quindi il T.B. che soltanto dopo la realizzazione del fabbricato ed
il trasferimento degli immobili in favore del C. e del N. la societa' era
tenuta all'emissione delle fatture con assolvimento dell'IVA.
Questa tesi difensiva non viene condivisa dalla Suprema Corte.
E' pacifico che, nella specie, le parti conclusero un contratto di permuta
avente per effetto lo scambio tra una cosa presente (terreni) ed una cosa
futura (appartamenti costruendi).
E' certo che la societa' costruttrice, per assolvere l'obbligo
contrattualmente assunto, doveva prima entrare in possesso dei terreni.
Cio' si e' puntualmente verificato in virtu' del suindicato contratto di
vendita stipulato tra le parti il 25 giugno 1987.
Orbene, e' evidente che con il trasferimento dei terreni la S.n.c. ha in
effetti ricevuto la prestazione dovutale, cioe' un equivalente del prezzo
degli appartamenti promessi.
Percio', fin da quel momento, era sorto a suo carico l'obbligo di emettere
fattura e corrispondere l'IVA, ininfluente essendo agli effetti del
suddetto obbligo la circostanza che la societa' doveva ancora eseguire la
propria prestazione con la consegna degli appartamenti.
Sussiste quindi il reato contestato, ne' ricorrono le condizioni affinche'
il ricorrente possa beneficiare del disposto di cui all'art. 8, L. n. 516/1982.
A tal fine, il T.B. ha addotto in modo generico l'oscurita' della norma in
esame, ma non ha precisato in che cosa consista l'errore sui fatti
costituenti reato in cui egli sarebbe incorso. D'altra parte, la qualita'
dell'agente, che e' il rappresentante legale d'una societa' costruttrice, ed
il suo comportamento nel caso di specie, non avvalorano l'ipotesi d'un
errore scusabile.
Infine, e' infondata pure la tesi difensiva secondo la quale non sarebbero
soggette all'IVA le somme che sono state corrisposte alla S.n.c. a titolo di
caparra confirmatoria, poiche' i giudici di merito hanno accertato che gli
importi suindicati sono stati versati alla societa' sia a titolo di caparra,
sia "in conto prezzo" e, percio', fin dall'inizio erano entrate nella piena
disponibilita' del promittente alienante.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.

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