Sentenza del 17/10/1991 n. 10510 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 3

Massime

IVA VIOLAZIONI E SANZIONI PENALI PERMUTA TRA AREA EDIFICABILE ED APPARTAMENTI ERIGENDI MANCATA EMISSIONE DELLA FATTURA CONSEGUENZE

Costituisce mancata emissione della fattura, ed integra quindi l'ipotesi di reato di cui alla L.516/82, la fattispecie in cui il soggetto passivo, avendo stipulato con terzi il contratto di permuta che prevede il passaggio di proprieta' ad esso di area edificabile e il successivo trasferimento alla controparte di appartamenti erigendi, non emette fattura fin dal momento del trasferimento ad essa del terreno, dovendosi in realta' tale trasferimento qualificare come pagamento del prezzo di cosa futura.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di iva, il momento impositivo della prestazione pubblicitaria remunerata col diritto al c. d. cambio merce, ossia alla futura cessione di beni o alla futura prestazione di servizi da parte del committente la pubblicità, che s'inquadra nel novero delle operazioni permutative, coincide con l'effettuazione della prestazione, la quale, costituendo a sua volta il corrispettivo anticipato del c. d. cambio merce, determina al contempo l'imponibilità anche di questa prestazione, purché ne sia già noto l'oggetto alle parti.

Massima redatta dal CERDEF

In materia di imposta di registro, nel caso di vendita di terreno con sovrastante fabbricato vetusto, la successiva richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un nuovo immobile, previa demolizione del fabbricato, comporta la riqualificazione dell'atto quale vendita di terreno edificabile e la conseguente rettifica dell'imposta, dovendo il negozio essere sottoposto a tassazione in ragione degli effetti giuridici che oggettivamente produce. Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di INVIM, in presenza di una sentenza ex art. 2932 cod. civ., che subordini il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo, l'imposta è applicabile solo al verificarsi della condizione medesima, atteso che in tale momento si realizza l'incremento di valore tassabile che costituisce il presupposto dell'imposizione fiscale. Massima tratta dal CED della Cassazione

Nella permuta di cosa esistente con cosa futura (la realizzazione di un fabbricato), secondo l'art. 1472 del codice civile, la plusvalenza viene conseguita non gia' al momento della stipulazione del contratto, ma quando la parte acquista la proprieta' della cosa, il che si verifica al momento in cui la stessa viene ad esistenza, con la conseguenza che del tutto irrilevante, prima di tale momento, e' l'intento speculativo eventualmente perseguito dalla contraente, come pure le considerazioni sull'esistenza di uno jus ad habendam rem, e sulla trascrivibilita' di tale diritto. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

In tema di imposta di registro, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprieta' di un immobile, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprieta', dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell'effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari.

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